Disciplina costituzionale del processo penale

AutoreStefano Ambrogio
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DISCIPLINA COSTITUZIONALE
DEL PROCESSO PENALE
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La funzione giurisdizionale nella Costituzione
La funzione giurisdizionale è la potestà dello Stato volta a garantire
l’applicazione al caso concreto delle norme giuridiche. Nell’ordinamento
giuridico italiano il potere giurisdizionale è attribuito esclusivamente ai
giudici, che lo esercitano in nome del popolo e nel rispetto della legge.
Trattandosi di uno dei tre poteri dello Stato (insieme al potere legi-
slativo ed esecutivo), la Costituzione dedica l’intero Titolo V della
Parte I alla magistratura.
Va evidenziato che la Costituzione usa il generico termine di magistrato per indicare sia il
giudice, ovvero colui che decide, sia il pubblico ministero, ovvero colui che, nel processo
penale, dirige le indagini ed esercita l’azione penale.
La funzione giurisdizionale si caratterizza per alcuni elementi tipici:
- esistenza di una controversia (cd. lite) tra due o più soggetti (chia-
mati parti), determinata da un’incertezza circa l’applicazione del di-
ritto o dalla violazione da parte di uno dei soggetti di una o più norme
giuridiche. La controversia può sorgere tra privati (giurisdizione ci-
vile), tra privati e Pubblica amministrazione (giurisdizione ammini-
strativa) o tra un soggetto accusato di aver commesso un reato e lo
Stato (giurisdizione penale);
In particolare, la giurisdizione penale ha ad oggetto una controvers ia tra un soggetto
e lo Stato, c onseguente alla commissione di un reato. La commissio ne di u n reato è
considerata comportamento partic olarmente grave per l’ordinamento giuridico, in quanto
lesivo non solo dei diritti dei singoli individui che ne sono stati vittima ma di un interes-
se generale dell’intera collettività e al quale la legge co llega l’applicazione di sanzi oni
particolarmente severe (pene pecuniarie e detentive).
La funzione g iurisdizionale è destinata ad accertare la violazione delle norme penali e a
individuare e punire i soggetti responsabili.
- attribuzione della soluzione di tale controversia ad un soggetto im-
parziale, il giudice, che si trova in una posizione di terzietà rispetto
alle parti del processo ed all’oggetto dello stesso;
- subordinazione del giudice, solo ed esclusivamente, alla legge
sulla base della quale egli deve decidere la controversia. Egli, cioè,
Def‌inizion e
di funzione
giurisdizionale
Elementi
della funzio ne
giurisdizionale

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