Disciplina normativa costituzionale e pattizia

AutoreLuigi Tramontano
Pagine39-42
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Capitolo 1
Gerarchia
delle fonti
Laicità dello
Stato
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L’art. 7 della Costituzione è una norma di fondamentale importanza perché
sancisce il principio di laicità dello Stato, riconosce l’indipendenza e la
sovranità della Chiesa nel proprio ordine, delinea il principio costitu-
zionale secondo il quale lo Stato addiviene alla regolamentazione pattizia
dei rapporti con la Chiesa e perciò svolge il principio del dualismo giuri-
sdizionale di cui al primo comma dello stesso articolo.
Il secondo comma, in particolare, trattando la materia delle fonti, indica, da
un lato il valore che deve essere attribuito alla fonte pattizia, e dall’altro,
l’iter procedurale da seguirsi necessariamente in caso di modif‌iche
ai Patti.
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipen-
denti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modif‌icazioni dei
Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione
costituzionale”.
Questo signif‌ica che l’ordinamento della Chiesa cattolica è riconosciuto
come autonomo ed originario; tuttavia tale riconoscimento opera soltanto
nei limiti in cui non venga messa in discussione la sovranità dello Stato ed
il rispetto delle sue leggi.
Per quanto riguarda il valore da attribuirsi alla fonte bilaterale di regola-
mentazione dei rapporti fra Stato e Chiesa, in dottrina si è molto discusso
della posizione che la formazione pattizia dovrebbe avere nella struttura
gerarchica che caratterizza le fonti dell’ordinamento.
Si è ritenuto che la Costituzione avesse inteso def‌inire un principio concor-
datario, ossia l’obbligo per lo Stato di regolare, attraverso strumenti esclusi-
vamente bilaterali i rapporti con la Chiesa cattolica. Tuttavia tale possibilità
è esclusa dallo stesso tenore letterale della norma, che prevede anche la
possibilità di modif‌icare unilateralmente i termini della normativa, sebbene
con una procedura di revisione costituzionale.
I Patti Lateranensi rappresentano la prima forma di regolamentazione nor-
mativa bilaterale raggiunta dallo Stato e dalla Chiesa nel 1929.
1
L’art. 7 della Costituzione
e la normativa pattizia
DISCIPLINA NORMATIVA
COSTITUZIONALE E PATTIZIA

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