DECRETO 14 dicembre 2009 - Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica ai sensi della legge 17 febbraio 1982, n. 46. (10A02222)

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge n. 46 del 17 febbraio 1982, che definisce l'ambito di intervento delle agevolazioni a sostegno degli investimenti di innovazione industriale (nel seguito legge n. 46/1982);

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 gennaio 2001 recante direttive per la concessione delle agevolazioni del fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica FIT (nel seguito Direttiva 2001);

Visto l'art. 1, commi da 354 a 361, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che ha costituito, presso la Gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (nel seguito CDP), il «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (nel seguito FRI);

Visto il decreto interministeriale del 1° febbraio 2006, che ha stabilito i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del FRI (nel seguito D.I. 1º febbraio 2006);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 luglio 2008, con il quale e' stata adeguata la regolamentazione alla disciplina comunitaria, di cui alla direttiva 2006C 323 01 in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (nel seguito Direttiva 2008);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 febbraio 2009, che ha definito le modalita' di accesso alla procedura negoziale per gli interventi di cui alla legge n. 46/1982 (nel seguito decreto ministeriale 5 febbraio 2009);

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 29 luglio 2009, che ha ammesso gli interventi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 2009 al finanziamento a valere sulle risorse del FRI gestito dalla CDP (nel seguito decreto ministeriale 29 luglio 2009);

Vista la circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 8475 del 29 luglio 2009 (nel seguito Circolare n. 8475 del 29 luglio 2009);

Decreta:

Art. 1

Disciplina dei contratti di innovazione tecnologica

  1. Il presente decreto, ad integrazione e modifica del decreto ministeriale 5 febbraio 2009 e del decreto ministeriale 29 luglio 2009, disciplina i contratti d'innovazione tecnologica tra il Ministero imprese, ed organismi di ricerca pubblici e privati, di cui al successivo art. 4, fissando le condizioni, i criteri e le modalita' agevolative per la realizzazione di progetti di rilevanti dimensioni finalizzati a promuovere azioni di innovazione tecnologica.

  2. I contratti d'innovazione tecnologica vengono stipulati ad esito di una procedura negoziale, condotta ai sensi del successivo art. 6, e possono prevedere anche la partecipazione di altre amministrazioni centrali e locali, universita' ed istituti di ricerca.

    Art. 2

    Definizioni

  3. Ai fini del presente decreto e tenuto conto della convenzione tipo approvata con delibera CIPE n. 76/2005, che regola i rapporti tra la CDP ed i soggetti coinvolti nella gestione di finanziamenti a valere sul FRI, valgono le definizioni seguenti.

    1. «disciplina comunitaria»: la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2006/C 323/01) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 dicembre 2006;

    2. «PMI»: le imprese classificate di piccola o media dimensione secondo i criteri stabiliti nell'allegato n. 1 al regolamento (CE) 70/2001 del 12 gennaio 2001, come modificato dal regolamento (CE) 364/2004 del 25 febbraio 2004, e nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 aprile 2005;

    3. «grandi imprese»: le imprese che non rientrano nella definizione di PMI;

    4. «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti;

    5. «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

    6. «programma di sviluppo sperimentale»: programma prevalentemente costituito da attivita' di sviluppo sperimentale con la possibilita' di includere in aggiunta esclusivamente attivita' connesse, comunque non preponderanti, di ricerca industriale;

    7. «soggetto beneficiario»: il soggetto che richiede le agevolazioni della legge n. 46/1982 ai sensi del decreto 5 febbraio 2009 e che stipula ciascun contratto di finanziamento ai fini della realizzazione di uno o piu' programmi di sviluppo sperimentale;

    8. «soggetto proponente»: soggetto beneficiario che presenta la proposta di progetto d'innovazione tecnologica;

    9. «finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP S.p.A. al soggetto beneficiario per uno dei programmi di sviluppo sperimentale oggetto della domanda di agevolazione;

    10. «finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dal soggetto finanziatore al soggetto beneficiario per uno dei programmi di sviluppo sperimentale oggetto della domanda di agevolazione;

    11. «finanziamento»: l'insieme del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario;

    12. «soggetto convenzionato»: il soggetto gestore che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una...

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