La nuova disciplina delle collaborazioni a progetto

AutoreVito Pinto
Pagine199-231
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La nuova disciplina delle collaborazioni a progetto
Vito Pinto
Norme commentate: art. 1, commi 23-27; art. 2,
commi 51-57; art. 2, comma 57, l. 28 giugno
2012, n. 92; art. 24-bis, comma 7, l. 7 agosto
2012, n. 134.
SOMMARIO: 1. Introduzione. Sul significato proprio della riformulazione della disciplina del lavoro
a progetto nella legge 28 giugno 2012, n. 92. - 2. La descrizione del contenuto tipico del con-
tratto di lavoro a progetto. - 3. Il regime delle presunzioni di cui all’art. 69 d.lgs. n.
276/2003. - 4. La delimitazione della categoria giuridica delle collaborazioni coordinate
e continuative e la distinzione rispetto alle altre forme di lavoro autonomo. Le presun-
zioni di cui al nuovo art. 69-bis. - 4.1. Gli effetti giuridici delle presunzioni di cui
all’art. 69-bis d.lgs. n. 276/2003. - 5. I rapporti di collaborazione coordinata e continua-
tiva esclusi dalla disciplina del lavoro a progetto. - 5.1. Le ulteriori ipotesi di esonero
dall’obbligo di riconduzione al progetto. - 6. Il corrispettivo dovuto al collaboratore a
progetto. - 7. Il recesso dal rapporto di lavoro a progetto. - 8. L’indennità di fine rapporto per
i collaboratori a progetto.
1. La l. 28 giugno 2012, n. 92, nel suo articolato e complesso contenuto
regolativo, dedica alcune previsioni anche ai rapporti di lavoro a progetto1
nonché al sostegno al reddito dei collaboratori a progetto allorché versino in
stato di bisogno per mancanza di lavoro2. Si tratta di due nuclei normativi
ben distinti per varie ragioni ma che, come si mostrerà, si prestano a una trat-
tazione unitaria.
Per quanto attiene il primo di essi, in particolare, la l. n. 92/2012 rifor-
mula la descrizione del contenuto tipico del contratto di lavoro a progetto;
introduce una serie di presunzioni al fine di facilitare le operazioni di qualifi-
cazione giuridica dei rapporti; modifica le previsioni in materia di corrispet-
tivo e riscrive parzialmente il regime dell’estinzione del rapporto.
La novella, peraltro, lascia inalterata l’opzione fondamentale di politica
del diritto compiuta nel 2003 e consistente, a parere di chi scrive, nel-
l’assegnazione al contratto di lavoro a progetto del ruolo di schema negoziale
tendenzialmente esclusivo a disposizione dei committenti interessati a bene-
ficiare di quelle particolari forme di lavoro autonomo denominate “collabo-
razioni coordinate e continuative” e nella conseguente restrizione dei margini
1 V. l’art. 1, cc. 23-27. Sulle collaborazioni coordinate e continuative (quale forma social-
mente tipica di occupazione) e sul contratto di lavoro a progetto (quale schema negoziale tipico) si
è sviluppato negli ultimi anni un ampio dibattito del quale chi scrive ha già dato conto (2005, 7 ss.)
e che sarebbe ultroneo riportare in questa sede. Conseguentemente, e salvo eccezioni, nel prosie-
guo ci si limiterà a considerare la letteratura successiva allo studio citato.
2 Cfr. l’art. 2, cc. 51-56.
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entro cui i privati possono esercitare l’autonomia negoziale loro riconosciuta
dall’art. 1322 c.c.3.
Già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in-
fatti, queste modalità socialmente tipiche di lavoro non subordinato hanno
avuto riconoscimento giuridico a particolari fini: così, ad esempio, allorché
nel 1973 il legislatore ha esteso anche alle controversie ad esse relative le forme
processuali proprie delle controversie di lavoro subordinato. All’epoca, però, le
parti interessate a realizzare il coordinamento dell’apporto lavorativo perso-
nale con l’attività produttiva altrui (preservando contemporaneamente l’auto-
nomia del debitore) avevano una duplice possibilità: esse, infatti, potevano
strutturare a tal fine la prestazione dedotta nei contratti d’opera – sia sempli-
ce (art. 2222 c.c.), sia intellettuale (art. 2231 c.c.) – o in altri contratti nomi-
nati (quale, ad esempio, il contratto di associazione in partecipazione); oppu-
re concludere contratti giuridicamente atipici regolando altresì secondo le re-
ciproche convenienze il successivo rapporto giuridico.
Il d.lgs. n. 276/2003, invece, imponendo in linea generale di ricondurre
le collaborazioni coordinate e continuative ad un progetto4, ha appunto tipiz-
zato un nuovo schema negoziale5 al quale le parti sono tenute a ricorrere ogni
volta che intendano porre le condizioni negoziali affinché una prestazione di
fare, pur orientata alla produzione di un’opera o di un servizio, debba essere
necessariamente coordinata con l’attività e l’organizzazione del committente
perché sia concretamente possibile procurare l’utilità attesa da quest’ultimo
(e, conseguentemente, soddisfare il suo interesse creditorio)6. Di qui, appun-
to, la già segnalata riduzione dei margini di autonomia negoziale concessi al-
le parti sia per quanto riguarda la scelta del contratto da sottoscrivere, sia per
quanto attiene alla disponibilità del regolamento negoziale7.
3 Circostanza che, ad esempio, ha comportato una drastica riduzione della possibilità che gli
operatori economici possano avvalersi di collaboratori coordinati e continuativi a tempo indeter-
minato (essendo il contratto di lavoro a progetto uno schema negoziale ad efficacia necessariamen-
te limitata nel tempo).
4 Pur con le eccezioni che saranno esaminate infra, §§ 5 e 5.1.
Proprio l’imposizione dell’obbligo di ricondurre le collaborazioni non subordinate a un pro-
getto porta ad escludere che il legislatore si sia limitato ad attribuire rilievo giuridico ad un dato di
tipicità sociale (come sostenuto da TIRABOSCHI, 2005, 1445) anziché creare un vero e proprio
schema negoziale. E ciò resta fermo anche considerando come, in precedenza, la giurisprudenza
avesse già evidenziato come il “coordinamento” non fosse altro che l’«espletamento dell’attività
nell’ambito di un programma preordinato, anche implicito» (CASTELVETRI, 2005, 1297).
5 Ritiene che il contratto di lavoro a progetto non sia un nuovo schema negoziale bensì un
“sottotipo” del contratto d’opera, NAPOLI, 2005, 1349.
6 Quest o, infatti, pare a chi scrive essere il tratto di stintivo delle collaborazioni coordinate e conti-
nuative. Si può aggiungere che la cooperazione tra le parti – sub specie di coordinamento spazio-
temporale delle rispettive attività – è necessaria proprio perché il “bene promesso” è destinato ad essere
funzionalmente integrato nell’organizzazione del committente (circo stanza particolarmente evidente
quando il “risultato finale” cui tendono le parti è un servizio). Sul tema, però, il dibattito è tuttora aperto.
In proposito, v. almeno le diverse opinioni di PERSIANI, 2005, 20 ss.; PROIA, 2005, spec. 1397 ss.;
GHERA, 2006, 6 ss.; PERULLI, 2007, 77; PASSALACQUA, 2009, 113 ss.; FERRARO, 2009, 251 ss.
7 Il tema della disponibilità del regolamento negoziale da parte dell’autonomia privata merita
una trattazione che, in questa sede, non è possibile affrontare. Conviene ricordare, però, che la di-
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Orbene, tenendo in debito conto questa opzione fondamentale, è possibi-
le individuare il senso e la portata della novella a partire dalla preoccupazione
(condivisibile) e dalla convinzione (tutta ideologica e controvertibilissima)
che hanno mosso il legislatore.
La preoccupazione attiene alla necessità di contrastare le persistenti pra-
tiche abusive consistenti non solo nella dissimulazione di veri e propri rap-
porti di lavoro subordinato sotto l’apparenza di contratti di lavoro a progetto
o, perfino, di contratti d’opera (con tanto di assoggettamento dei relativi
compensi all’Imposta sul Valore Aggiunto); ma anche di collaborazioni au-
tonome genuine sotto l’apparenza di contratti d’opera o di incarichi profes-
sionali (e ciò al fine di evitare di sostenere gli oneri contributivi, ormai eleva-
ti, connessi alle prime).
La convinzione di fondo che ha mosso il legislatore, invece, è che tali
pratiche non potessero essere contrastate efficacemente mediante i controlli
ispettivi o attraverso i tradizionali rimedi giurisdizionali ma che, al contrario,
l’obiettivo richiedesse l’introduzione di «disincentivi» normativi in grado di
assicurare il rispetto spontaneo ed automatico della legge da parte degli ope-
ratori economici8. Emerge qui la fiducia, per il vero piuttosto ingenua, nelle
potenzialità dello strumento legislativo (oltre che nelle “virtù auto-correttive”
del cd. mercato) e, più precisamente, nella possibilità di invertire alcune di-
namiche socio-economiche elusive del dettato legislativo mediante la mera
riformulazione dello stesso.
Essendo condizionato esclusivamente dall’obiettivo di garantire maggio-
re effettività alla disciplina in discorso, peraltro, il legislatore ha del tutto
omesso di sciogliere alcuni nodi di fondo che tuttora influenzano negativa-
mente la ricostruzione sistematica della materia (e, quindi, l’applicazione
concreta della stessa).
A parere di chi scrive, infatti, la regolamentazione del contratto di lavoro
a progetto introdotta nel 2003 era fin dall’inizio destinata a generare gravi
questioni applicative perché essa presupponeva una chiara individuazione
concettuale delle collaborazioni coordinate e continuative, quale categoria di
rapporti giuridici qualificati da un particolare facere personale, all’interno
della più vasta area del lavoro non subordinato. In altri termini, un primo e
fondamentale fattore di incertezza derivava – e deriva tuttora – dalla persi-
sciplina legale, salvo esplicita previsione in senso contrario, deve ritenersi inderogabile dalle parti
in senso peggiorativo per il collaboratore; essa, invece, non impedisce «l’applicazione di clausole
di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto» (così
l’art. 61, c. 4, d.lgs. n. 276/2003; ma v. anche l’art. 1, c. 1204, l. 27 dicembre 2006, n. 296). Occor-
re peraltro considerare che la questione è influenzata dalle nuove forme di raccordo tra legge e au-
tonomia collettiva instaurate dall’art. 8, cc. 1 e 2, lett. e, d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, in l. 14 settembre 2011, n. 148.
8 Il concetto di “disincentivo normativo” è esplicitamente impiegato nel documento prepara-
torio della riforma del 23 marzo 2012.

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