PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2012 - Regolamento concernente la disciplina dell''autonomia finanziaria della Corte dei conti. (12A11815)
IL PRESIDENTE
Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, di approvazione del regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Visto il regolamento di autonomia finanziaria adottato con deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite del 14 dicembre 2000, n. 1/DEL/2001, di modifica ed integrazione al regolamento di cui alla delibera SS.RR. n. 4 del 13 febbraio 1998;
Visto l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativo regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;
Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, emanato con deliberazione delle sezioni riunite del 26 gennaio 2010, n. 1/DEL/2010;
Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativo a «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;
Considerato che - ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;
Vista la delibera n. 2/DEL/2010 del 4 novembre 2010;
Sentito il Consiglio di amministrazione;
Vista la deliberazione n. 1/DEL/2012 delle sezioni riunite nell'adunanza del 30 luglio 2012;
Vista la delibera n. 136 del Consiglio di presidenza nell'adunanza del 2-3 ottobre 2012, con la quale e' stato adottato il «Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti» approvato con la predetta deliberazione n. 1/DEL/2012;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1
Denominazioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
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Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici);
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COFOG (Classification of the Functions of Government);
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Consiglio di presidenza: il Consiglio di presidenza della Corte dei conti;
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Consip S.p.a.: centrale di committenza;
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digitPA: Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione;
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funzionario delegato: funzionario titolare di potere di spesa sulla base di aperture di credito;
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legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato: rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato» ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;
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MEPA: Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip S.p.a.;
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presidente: il presidente della Corte dei conti;
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procedure di acquisizione telematica: procedure di acquisizione di beni e servizi mediante la piattaforma «acquisti in rete p.a.»;
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regolamento di attuazione: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
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regolamento di organizzazione: il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti. (Deliberazione n. 1/DEL/2010);
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responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento previsto dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione;
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responsabile dell'esecuzione: il responsabile dell'esecuzione previsto dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione;
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SAUR: i Servizi amministrativi unici regionali previsti dal regolamento di organizzazione;
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segretario generale: il segretario generale della Corte dei conti.
Capo I
Autonomia finanziaria e bilancio di previsione
Art. 2
Autonomia finanziaria
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La Corte dei conti provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.
Capo I
Autonomia finanziaria e bilancio di previsione
Art. 3
Esercizio finanziario e bilancio di previsione
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L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
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La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto ai sensi dell'art. 4. Il relativo progetto e' predisposto dalla Direzione generale programmazione e bilancio, sulla base dei criteri formulati dal presidente e delle indicazioni del segretario generale, unitamente ad una nota integrativa comprendente il programma triennale e quello annuale della spesa redatto in termini finanziari. Il progetto di bilancio e la nota integrativa vengono comunicati dal segretario generale al Consiglio di presidenza per l'esercizio dei poteri di proposta ad esso attribuiti.
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Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il progetto e' sottoposto dal segretario generale al parere del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori ed e' trasmesso, entro il 30 novembre, al presidente che lo approva entro il 31 dicembre con proprio decreto. L'approvazione costituisce formale assegnazione, a ciascun centro di responsabilita', delle risorse necessarie alla gestione.
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Entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato il bilancio di previsione e la nota integrativa sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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In casi di particolare necessita' il presidente puo' autorizzare, con proprio decreto, l'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.
Capo I
Autonomia finanziaria e bilancio di previsione
Art. 4
Struttura del bilancio di previsione
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Il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, espone le entrate e le spese per il funzionamento della Corte dei conti in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39.
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Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e da entrate eventuali. Sono altresi' iscritte quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento, le quali confluiranno nell'avanzo di amministrazione.
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Le entrate sono classificate in:
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entrate provenienti dal bilancio dello Stato;
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entrate eventuali e diverse;
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avanzo di amministrazione.
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Le spese nel loro complessivo importo non possono superare le entrate.
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Ai fini del perseguimento della missione di «tutela delle finanze pubbliche», il bilancio di previsione della Corte dei conti e' articolato in programmi determinati per aree omogenee di attivita' affidati a centri di responsabilita'. Nell'ambito di ciascun programma le spese sono ripartite in spese non rimodulabili e spese rimodulabili.
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Il bilancio e' accompagnato da una nota integrativa, composta di due sezioni. La prima indica il quadro di riferimento complessivo in cui la Corte opera e definisce i criteri utilizzati per le previsioni di spesa. La seconda riporta il contenuto di ciascun programma e le corrispondenti assegnazioni finanziarie.
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Allo schema di bilancio sono allegate due tabelle, una riporta l'aggregazione delle spese per classificazione economica, l'altra la ripartizione delle spese per funzione COFOG.
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I centri di responsabilita' corrispondono alle seguenti strutture organizzative:
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segretariato generale;
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Direzione generale gestione affari generali;
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Direzione generale gestione risorse umane e formazione;
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Direzione generale sistemi informativi automatizzati.
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Ai fini della coordinata gestione delle risorse e per evitare duplicazioni di strutture gestionali, le spese strumentali comuni a piu' uffici sono di norma gestite da un unico centro di responsabilita'. Il segretario generale coordina la gestione finanziaria dei centri di responsabilita' e ne verifica l'andamento anche in coerenza alle previsioni di bilancio e alle eventuali variazioni.
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In appositi capitoli sono iscritti il Fondo di riserva di cui all'art. 8 e...
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