PROVVEDIMENTO 31 ottobre 2012 - Regolamento concernente la disciplina dell''autonomia finanziaria della Corte dei conti. (12A11815)

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 100, secondo comma, e 103, secondo comma, della Costituzione;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, secondo il quale la Corte dei conti delibera con regolamento le norme concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, di approvazione del regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili;

Visto il regolamento di autonomia finanziaria adottato con deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite del 14 dicembre 2000, n. 1/DEL/2001, di modifica ed integrazione al regolamento di cui alla delibera SS.RR. n. 4 del 13 febbraio 1998;

Visto l'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, e recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativo regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilita' e finanza pubblica», come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;

Visto il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti, emanato con deliberazione delle sezioni riunite del 26 gennaio 2010, n. 1/DEL/2010;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, relativo a «Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili»;

Considerato che - ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante riforma dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile e potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - sono fatte salve tutte le speciali disposizioni in materia di controllo vigenti per le amministrazioni, gli organismi e gli organi dello Stato dotati di autonomia finanziaria e contabile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»;

Vista la delibera n. 2/DEL/2010 del 4 novembre 2010;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Vista la deliberazione n. 1/DEL/2012 delle sezioni riunite nell'adunanza del 30 luglio 2012;

Vista la delibera n. 136 del Consiglio di presidenza nell'adunanza del 2-3 ottobre 2012, con la quale e' stato adottato il «Regolamento di autonomia finanziaria della Corte dei conti» approvato con la predetta deliberazione n. 1/DEL/2012;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Denominazioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni (Codice dei contratti pubblici);

  2. COFOG (Classification of the Functions of Government);

  3. Consiglio di presidenza: il Consiglio di presidenza della Corte dei conti;

  4. Consip S.p.a.: centrale di committenza;

  5. digitPA: Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione;

  6. funzionario delegato: funzionario titolare di potere di spesa sulla base di aperture di credito;

  7. legge e regolamento per la contabilita' generale dello Stato: rispettivamente il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato» ed il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

  8. MEPA: Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip S.p.a.;

  9. presidente: il presidente della Corte dei conti;

  10. procedure di acquisizione telematica: procedure di acquisizione di beni e servizi mediante la piattaforma «acquisti in rete p.a.»;

  11. regolamento di attuazione: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

  12. regolamento di organizzazione: il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti. (Deliberazione n. 1/DEL/2010);

  13. responsabile del procedimento: il responsabile del procedimento previsto dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione;

  14. responsabile dell'esecuzione: il responsabile dell'esecuzione previsto dal Codice dei contratti e dal regolamento di attuazione;

  15. SAUR: i Servizi amministrativi unici regionali previsti dal regolamento di organizzazione;

  16. segretario generale: il segretario generale della Corte dei conti.

    Capo I

    Autonomia finanziaria e bilancio di previsione

    Art. 2

    Autonomia finanziaria

    1. La Corte dei conti provvede autonomamente alla gestione delle risorse finanziarie necessarie ai propri fini istituzionali in base alle norme del presente regolamento.

      Capo I

      Autonomia finanziaria e bilancio di previsione

      Art. 3

      Esercizio finanziario e bilancio di previsione

    2. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

    3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto ai sensi dell'art. 4. Il relativo progetto e' predisposto dalla Direzione generale programmazione e bilancio, sulla base dei criteri formulati dal presidente e delle indicazioni del segretario generale, unitamente ad una nota integrativa comprendente il programma triennale e quello annuale della spesa redatto in termini finanziari. Il progetto di bilancio e la nota integrativa vengono comunicati dal segretario generale al Consiglio di presidenza per l'esercizio dei poteri di proposta ad esso attribuiti.

    4. Entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, il progetto e' sottoposto dal segretario generale al parere del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori ed e' trasmesso, entro il 30 novembre, al presidente che lo approva entro il 31 dicembre con proprio decreto. L'approvazione costituisce formale assegnazione, a ciascun centro di responsabilita', delle risorse necessarie alla gestione.

    5. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato il bilancio di previsione e la nota integrativa sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonche' al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    6. In casi di particolare necessita' il presidente puo' autorizzare, con proprio decreto, l'esercizio provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.

      Capo I

      Autonomia finanziaria e bilancio di previsione

      Art. 4

      Struttura del bilancio di previsione

    7. Il bilancio di previsione, redatto in termini di competenza e di cassa, espone le entrate e le spese per il funzionamento della Corte dei conti in coerenza con i principi contenuti nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39.

    8. Le entrate sono costituite dall'importo del fondo annualmente iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e da entrate eventuali. Sono altresi' iscritte quali poste di entrata del bilancio di previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell'esercizio precedente a quello di riferimento, le quali confluiranno nell'avanzo di amministrazione.

    9. Le entrate sono classificate in:

  17. entrate provenienti dal bilancio dello Stato;

  18. entrate eventuali e diverse;

  19. avanzo di amministrazione.

    1. Le spese nel loro complessivo importo non possono superare le entrate.

    2. Ai fini del perseguimento della missione di «tutela delle finanze pubbliche», il bilancio di previsione della Corte dei conti e' articolato in programmi determinati per aree omogenee di attivita' affidati a centri di responsabilita'. Nell'ambito di ciascun programma le spese sono ripartite in spese non rimodulabili e spese rimodulabili.

    3. Il bilancio e' accompagnato da una nota integrativa, composta di due sezioni. La prima indica il quadro di riferimento complessivo in cui la Corte opera e definisce i criteri utilizzati per le previsioni di spesa. La seconda riporta il contenuto di ciascun programma e le corrispondenti assegnazioni finanziarie.

    4. Allo schema di bilancio sono allegate due tabelle, una riporta l'aggregazione delle spese per classificazione economica, l'altra la ripartizione delle spese per funzione COFOG.

    5. I centri di responsabilita' corrispondono alle seguenti strutture organizzative:

  20. segretariato generale;

  21. Direzione generale gestione affari generali;

  22. Direzione generale gestione risorse umane e formazione;

  23. Direzione generale sistemi informativi automatizzati.

    1. Ai fini della coordinata gestione delle risorse e per evitare duplicazioni di strutture gestionali, le spese strumentali comuni a piu' uffici sono di norma gestite da un unico centro di responsabilita'. Il segretario generale coordina la gestione finanziaria dei centri di responsabilita' e ne verifica l'andamento anche in coerenza alle previsioni di bilancio e alle eventuali variazioni.

    2. In appositi capitoli sono iscritti il Fondo di riserva di cui all'art. 8 e...

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