PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2008 - Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative societa'' di gestione.

LA BANCA D'ITALIA

e

LA COMMISSIONE NAZIONALE

PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, «Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria» (Testo Unico);

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, «Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale»;

Visto il decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164 di attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari ed, in particolare, l'art. 11, commi 9, 10, 11 e 16, e l'art. 14 di detto decreto, che modificano la Parte III e il titolo I, capo I, e il titolo II del predetto Testo Unico, in materia di liquidazione, compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari nonche' di gestione accentrata;

Visti gli articoli 68, 69, 70, del Testo Unico che attribuiscono alla Banca d'Italia il potere di disciplinare, d'intesa con la Consob, i sistemi di garanzia e i servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, nonche' gli articoli 72, 80 e 81 del Testo Unico, che attribuiscono alla Consob il potere di disciplinare, d'intesa con la Banca d'Italia, le insolvenze di mercato e i servizi di gestione accentrata;

Visti gli articoli 77 e 82 del Testo Unico, che attribuiscono alla Banca d'Italia e alla Consob la vigilanza sui sistemi di garanzia, sui servizi di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e sui servizi di gestione accentrata per il perseguimento delle finalita' di rispettiva competenza;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, secondo cui i sistemi italiani di regolamento titoli stabiliscono il momento in cui un ordine di trasferimento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), n. 2, del citato decreto e' immesso in un sistema nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia dell'8 settembre 2000, «Compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, ex art. 69 del Testo Unico», e successive modifiche ed integrazioni, adottato d'intesa con la Consob;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 22 ottobre 2002, «Disciplina dei sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari emanata in attuazione degli articoli 68, 69, comma 2, e 70 del Testo Unico», adottato d'intesa con la Consob;

Visto il provvedimento del Governatore 30 settembre 2002, «Definizione delle prescrizioni per i sistemi di regolamento titoli ex art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210», adottato di intesa con la Consob;

Visto il Regolamento adottato dalla Consob, previa intesa della Banca d'Italia per quanto di competenza, con delibera n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il titolo II, capo IV (liquidazione delle insolvenze di mercato) e il titolo III (gestione accentrata di strumenti finanziari);

Visto il provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 24 gennaio 2002 recante «Istruzioni di vigilanza relative alla disciplina dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari»;

Considerata la necessita' di adeguare le disposizioni secondarie sopra richiamate alle modifiche apportate al Testo Unico dal citato decreto legislativo n. 164 del 2007;

Considerate le osservazioni pervenute nella consultazione pubblica effettuata ai fini della predisposizione della presente normativa;

Acquisita reciprocamente l'intesa con riferimento alle parti del presente provvedimento rientranti nelle materie che, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono attribuite alla competenza regolamentare di una delle due Autorita' d'intesa con l'altra;

Ravvisata l'opportunita' di fornire ai soggetti interessati una cornice normativa unitaria e semplificata in materia di liquidazione, compensazione e garanzia delle operazioni su strumenti finanziari nonche' di liquidazione delle insolvenze di mercato e di gestione accentrata e quindi di inserire in un unico testo normativo le disposizioni adottate nel rispetto delle competenze riservate a ciascuna Autorita';

Emanano l'unito provvedimento che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2008

Il Governatore della Banca d'Italia

Draghi

Il Presidente della Consob

Cardia

Allegato

PARTE I

VIGILANZA REGOLAMENTARE

Titolo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Definizioni

  1. Nel presente provvedimento si intendono per:

    1. «TUF» (Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria): il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

    2. «TUB» (Testo Unico Bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;

    3. «decreto euro»: il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e successive modificazioni;

    4. «decreto sulla definitivita»: il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210;

    5. «collegamenti»: la partecipazione di una societa' di gestione ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia gestiti da soggetti domestici oppure agli analoghi servizi offerti e agli analoghi sistemi gestiti da soggetti esteri; la partecipazione di questi ultimi ai servizi di gestione accentrata e di liquidazione e ai sistemi di garanzia; altre forme di interazione tra le societa' di gestione ed i predetti soggetti esteri;

    6. «commissario»: il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'art. 72, comma 3, del TUF;

    7. «committenti»: i soggetti che danno mandato di negoziare e/o compensare e garantire, inclusa la fase di regolamento, operazioni a un partecipante a una controparte centrale;

    8. «controparte centrale»: il soggetto che senza assumere rapporti contrattuali con i committenti si interpone tra i partecipanti diretti a un sistema di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari e funge da controparte esclusiva di detti partecipanti riguardo ai loro ordini di trasferimento;

    9. «definitivita' infragiornaliera»: irrevocabilita' e opponibilita' dei regolamenti finali eseguiti nell'arco della giornata operativa;

    10. «emittenti»: le societa' e gli enti che emettono strumenti finanziari ammessi al sistema di gestione accentrata;

    11. «fondi di garanzia dei contratti e della liquidazione»: i sistemi previsti rispettivamente dagli articoli 68, comma 1 e 69, comma 2 del TUF;

    12. «gestori dei servizi di mercato»: le societa' di gestione dei mercati regolamentati di cui all'art. 61 del TUF, i gestori dei sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, le societa' autorizzate a gestire i servizi di gestione accentrata, di liquidazione e i sistemi di garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;

    13. «intermediari»: i soggetti che possono essere intestatari di conti presso la societa' di gestione accentrata e tramite i quali possono essere effettuate le attivita' di trasferimento degli strumenti finanziari oggetto di gestione accentrata e di esercizio dei relativi diritti patrimoniali;

    14. «liquidatore»: il soggetto partecipante ai servizi di liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'art. 69, comma 1, del TUF;

    15. «liquidazione su base lorda»: l'attivita' volta a consentire il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari non derivati singolarmente considerate;

    16. «liquidazione su base netta»: l'attivita' volta a consentire il regolamento dei saldi derivanti dalla compensazione su base multilaterale delle operazioni su strumenti finanziari non derivati;

    17. «margini»: i versamenti effettuati alle controparti centrali dai singoli partecipanti diretti a garanzia dell'esecuzione delle posizioni contrattuali registrate nei propri conti;

    18. «negoziatore»: il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;

    19. «operazioni»: i contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari;

    20. «operazioni definitive»: operazioni vincolanti e opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2 del decreto sulla definitivita';

    21. «organo di amministrazione»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, i componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione;

    22. «organo di controllo»: a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza ovvero il comitato per il controllo sulla gestione;

    23. «partecipanti»: i soggetti che, relativamente alle posizioni assunte per proprio conto ovvero per conto dei propri committenti, aderiscono ai sistemi di garanzia direttamente o indirettamente per il tramite di altri partecipanti diretti;

    24. «posizione contrattuale»: gli obblighi e i diritti originati da operazioni;

    25. «procedure esecutive»: le procedure di esecuzione coattiva disciplinate dai regolamenti di mercato o dei sistemi di garanzia, ovvero definite su base consensuale dagli operatori, aventi ad oggetto l'esecuzione di operazioni che non sono state regolate nei termini previsti per mancata consegna, rispettivamente, di strumenti finanziari o di contante;

    26. «servizi di gestione accentrata»: i servizi disciplinati dalla parte III, titolo II del TUF agli articoli 80 e seguenti;

    aa) «servizi di liquidazione»: il servizio di compensazione e liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda di cui all'art. 69, comma 1 del TUF, aventi rispettivamente ad oggetto la liquidazione su base netta e la liquidazione su base lorda;

    bb) «sistemi di garanzia delle operazioni su strumenti finanziari»: i sistemi previsti dagli articoli 68, comma 1, 69, comma 2 e 70 del TUF;

    cc) «sistemi di riscontro e rettifica giornalieri»: i sistemi che consentono l'acquisizione, il riscontro, la rettifica e...

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