La disapplicazione del piano di classifica illegittimo dei consorzi di bonifica da parte delle commissioni tributarie

AutoreGiacinto Marchesi
Pagine654-656
654
dott
6/2014 Arch. loc. e cond.
DOTTRINA
la disapplicazione
del piano di classifica
illegittimo dei consoRzi
di bonifica da paRte delle
commissioni tRibutaRie
di Giacinto Marchesi
Prima di passare alla trattazione dell’argomento spe-
cif‌ico, è necessaria una premessa sul potere, in generale,
di disapplicazione degli atti amministrativi da parte delle
Commissioni tributarie.
Per far ciò occorre prendere le mosse dall’art. 2,
comma 3, del D.L.vo n. 546/1992, nel testo sostituito dal
comma 2 dell’art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
il quale prevede che il giudice tributario possa decidere
incidentalmente ogni questione di natura pregiudiziale
alla soluzione della controversia al medesimo devoluta,
eccettuate quelle in materia di querela di falso e quelle
sullo stato e la capacità delle persone, diversa dalla ca-
pacità di stare in giudizio. Ciò “Vuol dire che la commis-
sione può decidere incidentalmente in ordine a situazioni
giuridiche soggettive devolute alla cognizione del giudice
ordinario e di quello amministrativo, quando il loro accer-
tamento abbia natura pregiudiziale ai f‌ini della decisione
della causa tributaria” (T. BAGLIONE, S. MENCHINI, M.
MICCINESI, Il nuovo processo tributario. Commentario,
Seconda Edizione, Milano, Giuffè 2004, pag. 19).
Come peraltro ritenuto dalla Corte Suprema di Cas-
sazione con la nota sentenza delle Sezioni Unite Civili 22
novembre 2001 – 7 febbraio 2002, n. 1733, in materia di
fermo amministrativo, il riconoscimento generalizzato di
tale potere anche con riferimento alla cosiddetta “pregiu-
dizialità amministrativa” – ed è poi quello che interessa
in questa sede, dovendosi trattare della disapplicazione
di un atto amministrativo quale è il piano di classif‌ica
– costituisce esplicazione di un potere già attribuito al
giudice tributario dall’art. 7, comma 5, dello stesso d.lgs.
n. 546/1992, ai sensi del quale, sempre secondo la Cas-
sazione, lo stesso già poteva operare la cognizione inciden-
tale della legittimità non solo dei regolamenti e degli atti
amministrativi generali, come testualmente prevede tale
norma, ma anche di tutti gli atti amministrativi, compresi
quelli singolari e individuali (cfr. T. BAGLIONE, S. MEN-
CHINI, M. MICCINESI, Il nuovo processo tributario cit.,
pag. 19). Invero – ha precisato la Suprema Corte con tale
decisione – la possibilità per il giudice tributario di cono-
scere, ai f‌ini della disapplicazione, gli atti amministrativi
discende dalla generale previsione di cui all’art. 5 della
legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E; e l’art. 7, comma
5, del D.L.vo n. 546/1992 non ha attribuito tale potere alle
commissioni limitatamente agli atti generali e regolamen-
tari, ma all’opposto, ha confermato l’esistenza originaria
di tale potere in capo alle commissioni estendendolo an-
che agli atti ivi espressamente previsti (vale a dire agli atti
generali e regolamentari).
Secondo la dottrina, la nuova formulazione dell’art. 2,
comma 3, non avrebbe neppure ampliato, sotto ulteriori
versanti, i poteri d’accertamento incidentale della com-
missione tributaria rispetto a quelli già ad essi riconosci-
bili in base all’art. 39 dello stesso D.L.vo n. 546/1992 (cfr.
T. BAGLIONE, S. MENCHINI, M. MICCINESI, Il nuovo
processo tributario cit., pag. 19). L’art. 39, infatti, nel pre-
scrivere la sospensione necessaria del processo tributario
solo quando la causa pregiudiziale pendente dinnanzi al
giudice ordinario verta in materia di querela di falso o su
una questione di stato o capacità delle persone, salvo che
si tratti di capacità di stare in giudizio, già consentirebbe
al giudice tributario di conoscere incidentalmente ogni al-
tro e diverso prof‌ilo pregiudiziale alla decisione della cau-
sa al medesimo rimessa (cfr. T. BAGLIONE, S. MENCHINI,
M. MICCINESI, Il nuovo processo tributario cit., pag. 19).
In altri termini, l’attuale formulazione dell’art. 2, comma
3, sarebbe espressione di un principio già desumibile dal
menzionato art. 39 (cfr. T. BAGLIONE, S. MENCHINI, M.
MICCINESI, Il nuovo processo tributario cit., pag. 20).
Nello stesso senso della sopra citata dottrina si sono
espresse anche le Sezioni Unite Civili della Cassazione
(sentenza 27 febbraio 2003 - 29 aprile 2003, n. 6631).
Ciò premesso, si può passare all’esame del caso in cui il
piano di classif‌ica incida sul contenuto della pretesa con-
tributiva del Consorzio di bonif‌ica racchiusa in uno degli
atti elencati dall’art. 19 dello stesso D.L.vo n. 546/1992
impugnati dal contribuente (come la cartella di pagamento
per contributi di bonif‌ica o il diniego di rimborso di tali con-
tributi opposto dal Consorzio al contribuente), in modo che
la legittimità o meno del piano di classif‌ica o di talune sue
disposizioni costituisca questione rilevante per decidere in
merito alla controversia portata all’esame della Commissio-
ne. A tal proposito si può osservare che allorché gli effetti del
piano di classif‌ica si ripercuotano sulla pretesa contributiva,
la Commissione avrà il potere di valutarne la legittimità in
via incidentale, cioè solo “in relazione all’oggetto dedotto
in giudizio”. Infatti, come sopra detto, è stato “recepito, nei
rapporti tra giudice tributario ed atti della pubblica ammi-
nistrazione, il principio sancito dall’art. 5 della L. 20 marzo
1865, n. 2248, all. E, abolitrice del contenzioso amministra-
tivo, per il quale i giudici non sono vincolati da atti illegitti-
mi, ma ben possono, qualora li ritengano tali, disapplicarli”
(cfr. T. BAGLIONE, S. MENCHINI, M. MICCINESI, Il nuovo
processo tributario cit., pag. 110).
Pertanto, qualora la cartella di pagamento per con-
tributi di bonif‌ica o il diniego di rimborso dei contributi di
bonif‌ica siano stati emessi sulla base di una disposizione
del piano di classif‌ica ritenuta illegittima, la Commissione
procederà alla disapplicazione della stessa e al conseguen-

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