LEGGE 8 febbraio 2007, n. 9 - Interventi per la riduzione del disagio abitativo per particolari categorie sociali

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.

(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio) 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni e residenti nei comuni capoluoghi di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87103 del 13 novembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2004, sono sospese, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per un periodo di otto mesi, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazioni, nei confronti di conduttori con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 curo, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidita' superiore al 66 per cento, purche' non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La sospensione si applica, alle stesse condizioni, anche ai conduttori che abbiano, nel proprio nucleo familiare, figli fiscalmente a carico. 2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui ai comuni 1 e 3 del presente articolo e' autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunicata al locatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148. La sussistenza di tali requisiti puo' essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185. 3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari, da societa' possedute dai soggetti citati, ovvero che, per conto dei medesimi, anche indirettamente, svolgono l'attivita' di gestione dei relativi patrimoni immobiliari, il termine di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della medesima legge. 6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessita' sopraggiunta dell'abitazione. A tutte le procedure esecutive per finita locazione attivate in relazione a contratti stipulati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, con i conduttori di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, della medesima legge n. 431 del 1998.

Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note all'art. 1:

- L'art. 21 del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. e' il seguente:

Art. 21 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - 1.

L'autenticita' della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonche' ai gestori di servizi pubblici e' garantita con le modalita' di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3.

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' e presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione e' redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;

in tale ultimo caso, l'autenticazione e' redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' del dichiarante, indicando le modalita' di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonche' apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.

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- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 27 maggio

2005, n. 86 «Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

30 maggio 2005, n. 124, e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 26 luglio 2005, n. 148

(Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175), e' il seguente:

Art. 4 (Rilascio degli immobili). - 1. I contratti di locazione stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a), dai conduttori in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, con i rispettivi locatori che abbiano richiesto la procedura esecutiva di rilascio, sospesa ai sensi dell'art. 80, comma 22, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe, non fanno venire meno l'esecutivita' del titolo di rilascio gia' in possesso del locatore per lo stesso immobile, che rimane pienamente azionabile al termine del nuovo contratto. In tale caso il conduttore mantiene il punteggio e la eventuale collocazione in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, sulla base delle indicazioni pervenute al Ministero dalle prefetture - uffici territoriali del Governo interessate, tra i comuni di cui all'art. 1, comma 2, i comuni che abbiano un numero di procedure esecutive di rilascio di immobili, relative a conduttori di cui all'art. 1, comma 1, superiore a 400.

3. Nei comuni individuati con il decreto di cui al comma 2, effettuata la dichiarazione irrevocabile da parte del conduttore di avvalersi di una delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, il termine per l'esecuzione del provvedimento di rilascio, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e' differito per il tempo strettamente necessario per avvalersi delle predette disposizioni e comunque non oltre il 30 settembre 2005.

4. La dichiarazione irrevocabile di cui al comma 3 e' comunicata alla cancelleria del giudice procedente con raccomandata con avviso di ricevimento che e' esibita all'ufficiale giudiziario procedente, ovvero con dichiarazione resa allo stesso ufficiale giudiziario che ne redige processo verbale.

5. La cancelleria del giudice procedente, ovvero l'ufficiale giudiziario, danno immediata comunicazione al locatore della dichiarazione irrevocabile e del conseguente differimento degli atti della procedura.

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- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 20 giugno

2002, n. 122, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno

2002, n. 144 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 1° agosto 2002, n. 185, e' il seguente:

Art. 1. - 1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione, da ultimo disposta per gli immobili adibiti ad uso abitativo, ai sensi dell'art.

1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2002, n. 14, e' prorogata fino al 30 giugno 2003.

2. Su ricorso del locatore, notificato al conduttore, che contesti la sussistenza in capo a quest'ultimo dei requisiti richiesti per la sospensione dell'esecuzione, il giudice dell'esecuzione procede con le modalita' di cui all'art. 11, commi quinto e sesto del decreto-legge

23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, disponendo o meno la prosecuzione dell'esecuzione con provvedimento da emanarsi nel termine di giorni otto dalla data di presentazione del ricorso. Avverso il decreto e' ammessa opposizione al tribunale, che giudica in composizione collegiale con le modalita' di cui all'art. 618 del codice di procedura civile.

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- Il testo dell'art. 1, comma 1, del decreto...

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