Dis)orientamenti in tema di nuove notificazioni

AutoreElisabetta Pozzi
Pagine88-91

Page 88

@1. Il caso in esame

Con l'ordinanza in esame il Tribunale di Piacenza, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato un'istanza avanzata dalla difesa dell'imputata di sospensione dell'esecuzione di una sentenza contumaciale emessa dalla Corte d'appello di Bologna. Secondo la ricorrente detto provvedimento non era divenuto esecutivo in quanto la notifica era avvenuta presso il proprio difensore di fiducia e non presso il diverso domicilio tempestivamente dichiarato.

Il tribunale ha ritenuto che la notifica del provvedimento all'imputata - rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio - fosse avvenuta regolarmente ex art. 157 comma 8 bis c.p.p., mediante notificazione dell'avviso di deposito con estratto della sentenza ad uno dei difensori di fiducia, nonostante la dichiarazione di domicilio effettuata nel corso del procedimento.

@2. L'iter legislativo che ha condotto all'attuale formulazione dell'art. 157 comma 8 bis c.p.p.: dal decreto legge 21 febbraio 2005 n. 17 alla legge di conversione con emendamenti 22 aprile 2005 n. 60

Il provvedimento, che qui si annota, fornisce una prima interpretazione dell'art. 157 comma 8 bis c.p.p. che testualmente recita «Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'art. 148 comma 2 bis».

Il comma sopra citato è stato introdotto con la legge di conversione 22 aprile 2005, n. 60 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna»), la quale ha tempestivamente risposto all'insolita perentorietà con cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo, in due pronunce, aveva censurato l'Italia per la mancanza di un quadro di garanzie sufficienti ad assicurare il rispetto del diritto del condannato in contumacia ad un equo processo 1.

In particolare, i giudici di Strasburgo ritenevano che alcune norme del codice di procedura penale italiano in materia di contumacia violassero l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: nel caso Somogyi contro Italia, con sentenza del 18 maggio 2004, la Corte condannava lo Stato italiano rilevando che «si verifica una negazione di giustizia nel caso in cui un individuo condannato in absentia non possa ottenere che una giurisdizione deliberi di nuovo, dopo che egli sia venuto a conoscenza del fondamento dell'accusa, in fatto e diritto» 2.

Nel caso Sejdovic contro Italia, con sentenza del 10 novembre 2004 3, la Corte condannava nuovamente l'Italia, statuendo che l'art. 175 c.p.p. violava l'art. 6 C.E.D.U., in quanto non conferiva all'imputato, che non fosse stato tempestivamente informato in modo effettivo del procedimento a suo carico, il diritto, quantomeno incondizionato, di ottenere la restituzione nel termine per proporre l'impugnazione. Con quest'ultima pronuncia la Corte ingiungeva, altresì, all'Italia di abrogare detta disposizione di legge, rendendo automatico il meccanismo della restituzione in termini per l'impugnazione del provvedimento contumaciale da parte dell'imputato che non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento a suo carico 4.

L'oggetto dell'intervento della Corte Europea, nei suoi inequivoci termini di censura, può essere colto in ciò che gli addetti ai lavori di sovente sperimentano: un sistema basato su tutta una serie di presunzioni di conoscenza dell'accusa e del processo da parte dell'imputato, un meccanismo farraginoso di notifiche in grado di assicurare solo una conoscenza legale degli atti, caratterizzato anche da una difficoltà sempre crescente nel rintracciare imputati stranieri senza fissa dimora.

In tale contesto, il Governo italiano si è trovato, allora, di fronte alla necessità di intervenire con urgenza sul tessuto normativo e, in particolare, sulle norme specificamente interessate dalle decisioni dei giudici europei, al fine di eliminare l'inconveniente dei numerosi rifiuti delle domande di estradizione rivolte dall'Italia all'estero, basate su sentenze contumaciali.

Due sono stati i settori interessati dalla decretazione d'urgenza: la disciplina stabilita dall'art. 157 c.p.p. e quella di cui all'art. 175 c.p.p., rispettivamente relative alla prima notificazione all'imputato e alla restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso sentenze contumaciali o decreti penali di condanna.

Con particolare riguardo alla prima delle due disposizioni sopra richiamate, che interessa il provvedimento in commento, il decreto legge n. 17/2005 all'art. 2 ha introdotto un complesso di modifiche al sistema delle notificazioni, che ha inciso tanto sull'art. 157, quanto sull'art. 161 c.p.p.

Invero, veniva aggiunto il comma 8 bis all'art. 157 c.p.p. il quale disponeva che le notificazioni successive alla prima fossero eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ex art. 96 c.p.p., mediante consegna al difensore stesso.

Parallelamente, veniva previsto al comma 4 bis dell'art. 161 c.p.p. che la notifica all'indagato o all'imputato, il quale avesse provveduto alla nomina di difensore di fiducia e non avesse eletto o dichiarato domicilio, fosse eseguita mediante consegna al difensore stesso.

Era stato introdotto, pertanto, un meccanismo coordinato, per cui, in caso di nomina di difensore di fiducia e, al tempo stesso, in mancanza di un'elezione o dichiarazione di domicilio, le prime notifiche degli atti del procedimento sarebbero avvenute alla stregua dell'art. 157 commi 1-8 c.p.p., mentre le successive al difensore.

Lo scopo dell'intervento era quello, come si legge d'altra parte nella stessa relazione governativa al de- Page 89 creto legge, «di rendere più celeri e sicure le...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT