DECRETO-LEGGE 10 novembre 2008, n. 180 - Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita'' del sistema universitario e della ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di dettare norme che dispongono una distribuzione delle risorse stanziate per l'anno 2008 per la qualita' del sistema universitario, tenendo conto dei risultati dei processi formativi e delle attivita' di ricerca scientifica, nonche' della efficacia ed efficienza delle sedi didattiche;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di disciplinare, in attesa del riordino organico dei criteri di reclutamento dei professori universitari, le procedure relative ai concorsi di imminente espletamento, secondo criteri di trasparenza, imparzialita' e di valorizzazione del merito;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di assicurare immediate risorse aggiuntive per garantire l'esercizio del diritto allo studio, in attuazione dell'articolo 34 della Costituzione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto-legge:

Art. 1. Disposizioni per il reclutamento nelle universita' e per gli enti di ricerca

  1. Le universita' statali che, alla data del 31 dicembre di ciascuno anno, hanno superato il limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 21 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, non possono procedere all'indizione di procedure concorsuali e di valutazione comparativa, ne' all'assunzione di personale.

  2. Le universita' di cui al comma 1, sono escluse dalla ripartizione dei fondi relativi agli anni 2008 - 2009, di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  3. Il primo periodo del comma 13, dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' sostituito dai seguenti: «Per il triennio 2009-2011, le universita' statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna universita' destina tale somma per una quota non inferiore al 60 per cento all'assunzione di ricercatori a tempo determinato e indeterminato e per una quota non superiore al 10 per cento all'assunzione di professori ordinari. Sono fatte salve le assunzioni dei...

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