Diritto di sciopero e dialogo fra corti sopranazionali
Autore | Silvana Sciarra |
Pagine | 291-294 |
Diritto di sciopero e dialogo fra corti sopranazionali
S S
1. Nel soffermarsi su alcuni casi assai controversi decisi dalla Corte di giu-
stizia dell’UE (CGUE), Bruno Veneziani (2008) affronta il tema assai spinoso
della compatibilità fra diritti sociali fondamentali e libertà economiche garan-
tite dall’ordinamento europeo. L’intento che si propone è di riguadagnare, per
via interpretativa, gli spazi riservati all’autonomia collettiva negli ordinamenti
nazionali. I casi in questione (Viking e Laval, seguiti poi da altra giurispruden-
za dello stesso tenore) hanno provocato una ferita profonda nel corpo di dirit-
ti sociali fondamentali a esercizio collettivo – la contrattazione collettiva e lo
sciopero – tanto da suscitare il timore che la più consolidata tradizione costi-
tuzionale europea sia stata irreparabilmente scossa e danneggiata. L’occasione
colta dall’Autore è ricca di suggestioni. Essa gli consente di dimostrare, ancora
una volta, una straordinaria propensione a intrecciare l’analisi giuridica con le
passioni personali, tessendo in questo modo la tela di una politica del diritto raf-
nata, proprio perché intrisa di una forte sensibilità comparatistica. È a questa
specica caratteristica di Bruno Veneziani, coltivata rigorosamente, in continuità
con l’insegnamento di Gino Giugni e di Otto Kahn-Freund, che intendo dedicare
le mie riessioni, cariche di ammirazione e di gratitudine.
Nel mio dialogo con Bruno proverò a rilanciare la sda che si coglie fra le
righe del suo scritto, nei passaggi in cui il recupero della solidarietà come valore
fondante, sia a livello sopranazionale sia nazionale, si fa incisivamente sentire.
Egli scrive:
‘Il diritto di coniggere e quello di contrattare, infatti, hanno una medesima
storia ed una stessa struttura nonché una identica funzione che è la regolazione
delle condizioni di lavoro. Essi vivono un rapporto di complementarietà recipro-
ca nella misura in cui esprimono il loro contenuto essenziale, cioè la solidarietà
tra lavoratori nel mercato del lavoro’ (p. 1290).
2. La giurisprudenza della CGUE di cui si discute ha provocato reazioni mol-
to accese nel dibattito dottrinale e ha messo in luce una forte sensibilità degli
interpreti, quasi che essi fossero chiamati a testare la solidità dei pilastri su cui
poggiano gli ordinamenti nazionali. La necessità di proteggere le tradizioni co-
stituzionali dall’attacco dei giudici di Lussemburgo è stata sovente presentata
come un dato dirimente, anche alla luce dell’espressa esclusione del diritto di
associazione sindacale e di sciopero dalle competenze del Trattato (art. 153.5
TFUE). D’altro canto, il fatto che l’art. 28 della Carta dei diritti fondamentali,
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA