Il diritto penale italiano tra passato e futuro

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine19-28

Page 19

@Prime definizioni

Il diritto penale è l’insieme delle norme giuridiche (disposizioni che regolano le attività dei consociati) che determinano i comportamenti che all’individuo sono vietati ed incidono, con particolari sanzioni (arresto, reclusione etc.), sulla sua libertà (PadovaniStortoni). In altri termini, è l’insieme delle norme che prevedono quei particolari fatti illeciti per i quali sono comminate sanzioni penali (ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda), variabili anche in rapporto alla personalità dell’autore (Mantovani).

Già da questi primi accenni è possibile affermare che la norma penale è quella che disciplina l’esercizio del potere punitivo da parte dello Stato (Fiore). Si tratta, principalmente, delle cd. norme penali incriminatrici, che prevedono cioè i singoli reati e che danno vita al diritto penale in senso stretto, nonché delle norme penali "accessorie", che regolano aspetti ulteriori e diversi dall’incriminazione delle condotte umane e che si integrano con le norme penali incriminatrici (si pensi agli artt. 50 e ss. c.p., che prevedono le cd. cause di giustificazione, quali lo stato di necessità e la legittima difesa, ossia particolari situazioni in presenza delle quali un fatto, che altrimenti sarebbe reato, non è considerato tale perché la legge lo consente o lo impone).

Ciò premesso, il sistema penale si articola in due grandi aree:parte generale, costituita dai principi generali e dalle regole comuni applicabili a tutti i reati o ad alcune categorie di essi. Tali regole e principi sono contenuti nella Costituzione e nel Libro I del codice penale;parte speciale, che prevede le singole fattispecie incriminatrici (ossia, i reati), accanto ad altre norme che regolano aspetti ulteriori del reato (ad esempio, le circostanze: si pensi all’art. 625 c.p., che disciplina le circostanze aggravanti del reato di furto). La parte speciale è contenuta nei Libri II e III del codice penale e in numerose leggi penali speciali (che si trovano, cioè, al di fuori del codice penale).

Le due parti (generale e speciale) vivono in stretta simbiosi tra di loro, essendo legate da un vincolo di reciproca dipendenza: infatti, da un lato, le norme penali di parte speciale (che prevedono i vari tipi di reato: omicidio,

Page 20

lesioni, percosse etc.) rappresentano il diritto penale in senso stretto, poiché danno vita e concretezza alle disposizioni contenute nella parte generale (ad esempio, non esiste il dolo in sé, ma soltanto il dolo di omicidio, di furto etc.) (Pisapia); dall’altro lato, però, è anche vero che le norme di parte speciale che prevedono i vari reati si completano alla luce dei principi di parte generale (Mantovani).

Un sistema penale, pertanto, non potrebbe esistere senza la parte speciale, mentre la parte generale non è essenziale ai fini dell’esistenza del diritto penale.

Le conseguenze penali (ergastolo, reclusione, multa, arresto, ammenda) sono il marchio che contraddistingue l’illecito penale da ogni altro illecito giuridico, e costituiscono gli strumenti di dissuasione e rieducazione attraverso cui ogni società organizzata contrasta e previene il fenomeno della criminalità (Mantovani).

Ovviamente, è compito del legislatore selezionare, tra gli innumerevoli fatti umani, quelli meritevoli di sanzione penale.

Il diritto penale rientra tra le cd. scienze criminali, ossia tra le discipline che hanno come comune oggetto di interesse il crimine. Tra queste, ricordiamo (oltre al diritto penale):

- la criminologia, che studia le varie forme della criminalità ed i mezzi necessari per reprimerle;

- il diritto processuale penale, insieme di regole che consentono di applicare le norme del diritto penale sostanziale che prevedono i singoli reati;

- le tecniche di investigazione criminale;

- la psicologia giudiziaria, che studia la personalità dell’imputato e delle persone che partecipano al processo (giudici, testimoni, avvocati, parti lese). Inoltre, analizza gli aspetti della responsabilità penale e della pericolosità sociale, le strategie e le tattiche in ambito processuale, la vittimologia e la psicologia della testimonianza;

- la psichiatria forense, branca della psichiatria che studia le ripercussioni, sul piano giuridico, delle infermità mentali.

@Breve excursus storico: liberalismo penale, scuola classica e scuola positivista

Il diritto penale moderno affonda le sue radici nel periodo dell’Illuminismo (1700), che modifica radicalmente la funzione del diritto penale in voga negli Stati monarchici, nei quali lo stesso era utilizzato come strumento di dispotismo in difesa delle classi aristocratiche. In particolare, da un lato i cittadini potevano essere condannati anche per reati non espressamente previsti dalla legge; dall’altro, si faceva un uso massiccio dei cd. reati di opinione, ossia si

Page 21

punivano le intenzioni dei soggetti, indipendentemente dalla commissione di un fatto socialmente dannoso. Le sanzioni penali erano, per lo più, la pena di morte e la tortura, ed il processo si svolgeva segretamente, senza possibilità di difesa da parte degli imputati.

Con la Rivoluzione francese si affermano progressivamente i principi di libertà ed eguaglianza dei cittadini. La corrente di pensiero che inaugurerà questo nuovo corso del diritto penale è il liberalismo penale, rappresentato da Beccaria (il quale condensò il suo pensiero nel libro "Dei delitti e delle pene") e Romagnoli, al quale seguirà la Scuola classica fondata da Carrara (vedi infra).

In particolare, il liberalismo penale afferma che:

- il diritto penale deve rispondere alle esigenze della società, e si deve ricorrere allo stesso solo quando è assolutamente necessario (extrema ratio);

- i delitti e le pene devono essere espressamente previsti da una legge (...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT