Il diritto alla prova nel rapporto tra giudice e parti

AutoreVergine, Francesco
Pagine37-53
CAPITOLO II
IL DIRITTO ALLA PROVA
NEL RAPPORTO TRA GIUDICE E PARTI
S: 1. L’art. 190 c.p.p. e il diritto alla prova: una regola subito derogata.
– 2. Scansione metodologica ed inquadramento sistematico.
1. L’art. 190 c.p.p. e il diritto alla prova: una regola subito
derogata.
La tematica inerente l’intervento del giudice in ordine alla am-
missione e formazione della prova appare riettere, da un versante
complementare, le problematiche relative ad una presunta incom-
pletezza degli elementi probatori forniti dalle parti sui quali deve
fondarsi il provvedimento giurisdizionale.
Per accertare la natura della linfa del sistema fondato su un in-
tervento congiunto di parti e giudice è necessario partire dalla
norma che costituisce, al contempo, supporto normativo alla pre-
sunta esistenza di un processo di parti e fonte legittimante i poteri
di intervento del giudice: l’art. 190 c.p.p.
Il primo comma realizza una netta inversione di tendenza rispetto
al previgente sistema sancendo che «le prove sono ammesse a ri-
chiesta di parte». Il baricentro probatorio, quindi, si sposta verso
soluzioni che accentuano l’iniziativa delle parti. In detto principio,
che può forse rappresentare l’emblema stesso del sistema accusato-
rio, si è individuato il gene del potere dispositivo1.
1 L, Lezioni di procedura penale, III ed., Torino, 2000, p. 204; A, Il
dibattimento nel nuovo rito accusatorio, in A.V., Lezioni sul nuovo processo pena-
38       
L’estrinsecazione di tale potere si realizza attraverso l’assolvi-
mento del c.d. onere di iniziativa probatoria2; locuzione compren-
siva sia della sua componente “formale”, cioè onere di introdurre
nel processo i mezzi di prova3, che di quella “sostanziale”, ossia
onere di convincere il giudice dell’esistenza del fatto affermato4.
La norma, peraltro, rappresenta la conseguenza, a livello di legi-
slazione ordinaria, di un principio di rango costituzionale – l’art. 24
comma 25- il quale, statuendo che «la difesa è diritto inviolabile in
ogni stato e grado del procedimento», esige che alle parti sia rico-
nosciuto il diritto a non subire limitazioni ingiusticate all’inizia-
tiva probatoria6 sia nell’ottica della tipologia dei mezzi offerti che
in relazione all’oggetto della prova proposta7.
Così ricostruita la portata della norma, «ragionevolmente è pos-
sibile asserire che l’art. 190, 1° comma, c.p.p. codica una garanzia
– l’introduzione della prova su iniziativa delle parti come regola –
la cui esistenza è, da un lato condicio logica sine qua non del con-
traddittorio, dall’altro garanzia strumentale all’equilibrio del rap-
porto triadico di cui il contraddittorio si sostanzia»8.
le, Milano, 1990, p. 203. Peraltro, lo stesso Autore da ultimo citato ha individuato
nell’art. 190 «la norma madre del processo di parti», A, Affermazioni e sconfit-
te della cultura dei giuristi nella elaborazione del nuovo codice di procedura penale,
in Riv. it. dir. proc. pen., 1996, p. 910.
2 G, Prove, in C-G, Compendio di procedura penale, cit., p. 299.
3 L’onere al quale in questa sede occorre fare riferimento è certamente quello in senso
formale. Esso può essere inteso quale onere di allegazione o indicazione delle prove che
si radica dapprima nelle disposizioni previste dall’art. 468 e, in un secondo momento, in
quelle di cui all’art. 493, cfr. A, La prova penale, Milano, 2002, p. 67.
4 M, Principi del processo penale, Torino, 1972, p. 478, ma anche
T, La prova penale, IV ed., Padova, 2000, p. 51.
5 Sul tema si veda, tra gli altri, F, Difesa (diritto di), in Dig. disc. pen., III,
1989, p. 470; V, Difesa penale, in Enc. giur., X, Roma, 1988, p. 15.
6 In un’ottica più ampia si veda V, Il diritto alla prova nel processo pe-
nale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1968, p. 12.
7 Per una esposizione della evoluzione della giurisprudenza costituzionale si veda
B, L’ammissione della prova nel dibattimento penale, Milano, 2001, pp. 42 s.
8 V, I poteri del giudice dibattimentale nell’ammissione della prova,
Padova, 2004, p. 82.

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