DELIBERAZIONE 11 Dicembre 2007 - Regolamento per la disciplina delle modalita'' dell''esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l''attivita'' di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

LA BANCA D'ITALIA

Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il Capo V recante "accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applica, in quanto compatibile, il principio dell'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione di tale principio, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza bancaria e finanziaria.

  2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.

    Art. 2.

    Oggetto del diritto di accesso

  3. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attivita' di vigilanza bancaria e finanziaria, esistenti al momento della richiesta e non sottratti all'accesso dalle leggi e dal regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso di cui al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell'attivita' di vigilanza.

  4. Nelle ipotesi in cui e' ammesso, l'accesso e' consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.

  5. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per la Banca d'Italia di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.

    Art. 3.

    Soggetti legittimati all'accesso

  6. La richiesta di accesso puo' essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.

  7. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

    Art. 4.

    Accesso informale

  8. Qualora in relazione alla natura del documento richiesto non risulti la presenza di controinteressati, il diritto di accesso puo' essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, alla struttura della Banca d'Italia (unita' dell'amministrazione centrale o filiale) competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

  9. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne...

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