Diritto diplomatico ed ordinamenti nazionali

AutoreStelio Campanale
Pagine79-95
CAPITOLO IV
IL DIRITTO DIPLOMATICO
E GLI ORDINAMENTI INTERNI
Sommario: 1. Definizione del diritto diplomatico. – 2. Le fonti del diritto diplo-
matico. – 3. I soggetti del diritto diplomatico. - 4. Il rapporto tra il diritto di-
plomatico e gli ordinamenti nazionali. – 5. L’adeguamento del diritto interno
al diritto diplomatico. – 6. Le qualifiche giuridico-diplomatiche.
1. Definizione del diritto diplomatico
Il diritto diplomatico è il sistema di norme che disciplina:
gli organi delle relazioni internazionali;
le procedure attraverso le quali tali relazioni si intraprendono e
conducono;
le strutture nel cui ambito le relazioni medesime si istituiscono,
si qualicano, si svolgono e si compongono.
Il diritto diplomatico, inteso come scienza di diritto, studia le
regole che governano il fenomeno diplomatico in quanto tale: opera
come canone di valutazione dei comportamenti nei quali le rela-
zioni internazionali si manifestano e si concretano. In quanto
scienza giuridica, il diritto diplomatico estende il suo ambito prin-
cipalmente alle norme giuridiche: quelle, cioè, la cui inosservanza
darebbe luogo ad un illecito internazionale. Esso non può ignorare,
per altro, una distinta categoria di norme che attengono anch’esse
alla condotta degli Stati nelle loro relazioni ma che non sono an-
cora assurte a dignità di norme giuridiche: sono gli usi diplomatici,
la cui mancata osservanza non comporta responsabilità internazio-
nale degli Stati ma si risolve in situazioni, a volte assai gravi, di
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scorrettezza diplomatica. Analoga considerazione va fatta a propo-
sito della comity o courtoisie internationale, l’insieme di regole
comportamentali di “cortesia attiva” tra Stati la cui violazione non
costituisce illecito internazionale bensì scortesia politica44.
Il diritto diplomatico regola, innanzi tutto, gli organi delle rela-
zioni internazionali nel loro essere gli strumenti mediante i quali gli
Stati divengono centri di volontà e di azione. Gli organi preposti
alle relazioni tra gli Stati si possono distinguere in due grandi cate-
gorie: da un lato, quelli chiamati a porre in essere atti produttivi di
effetti giuridici di diritto internazionale (ad esempio, la conclusione
di un accordo, la presentazione di una protesta ecc.), dall’altro, gli
organi competenti a compiere all’estero atti produttivi di effetti giu-
ridici di diritto interno (ad esempio, la celebrazione di un matrimo-
nio, la redazione di una procura “ad negotia” o “ad lites”, la certi-
cazione della stabile residenza nello Stato estero di un connazionale
dell’organo, ecc.).
Appartengono alla prima categoria di organi gli Agenti diploma-
tici, mentre fanno parte della seconda i Consoli. Le due gure sono
regolate dal diritto diplomatico, in quanto organi operanti all’estero
ed entrambi strumenti di relazioni internazionali.
La chiara distinzione tra categorie di organi basata sull’ambito
di effettività giuridica degli atti posti in essere, non emerge sempre
con analoga evidenza nella pratica quotidiana di funzionamento di
tali ufci. Nella prassi, anche per ragioni economiche, alcuni Stati
hanno inteso incaricare dello svolgimento di funzioni consolari il
personale della missione diplomatica, talvolta anche quello apparte-
nente al ruolo diplomatico, dando vita ad ufci consolari nell’am-
bito della rappresentanza diplomatica.
Così come accade, anche, che Consoli siano eccezionalmente in-
caricati di svolgere missioni diplomatiche.
Questo esercizio transeunte della funzione diplomatica, però, non
vale a mutare, ipso facto, la natura di tale organo e pertanto non legit-
44 Il diritto diplomatico, come già detto all’inizio del paragrafo, non è soltanto lo stu-
dio sistematico di un insieme di norme di condotta internazionale. Esso è anche l’indagine
e la riflessione giuridica di dette norme, considerate nelle loro origini storiche, nella fun-
zione sociale da esse assolta, e nel loro coordinamento operativo.

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