Diritto dei trasporti

AutoreGiuseppe Moscatt
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La pubblicazione di un ulteriore manuale di Diritto dei trasporti potrebbe poco interessare i cultori della materia penale, della sanzione penale in aree di valenza prettamente economica, dove dette potestà possono essere esercitate nella misura in cui la criminalità economica si senta veramente minacciata dalle reazioni dell'Ordinamento. Purtroppo, le recenti vicende della Parmalat e di Volare Web dimostrano come i profili sanzionatori penali non costituiscono da soli quella «controspinta alla spinta criminale» che - quale carattere essenziale della norma penale - il ROMAGNOSI individuava alle origini della materia del diritto penale.

Eppure, l'opera che si recensisce - malgrado l'indubbia appartenenza al solco civile e pubblicistico evidentemente percorso - non può essere trascurata dai cultori della materia penale, che a causa delle prospettive riduttive offerte dal diritto penale meramente sanzionatorio, sembrano rivolgere altrove le loro ricerche, negando l'opportunità di criminalizzare condotte ritenute superficialmente estranee all'istanza di difesa sociale.

E, infatti, l'Autore, privilegiando la formazione tomografica della materia dei trasporti, ha indicato nelle «doppie valenze da attribuire ai divieti» - vale a dire il ruolo ambivalente del divieto cui ancorare la sanzione penale - la funzione sociale preventiva che i predetti vincoli esercitavano sull'attività di navigazione, conferendo alla sanzione penale una speciale capacità operativa che poteva garantire, senza limitare, l'iniziativa economica privata. Esemplare al riguardo, da una parte, le vecchie disposizioni sul divieto di paccottiglia, che esoneravano il lavoratore dai rischi supplementari ai connessi pericoli del lavoro a bordo. Norma che, proteggendo l'armatore ed il vettore dalla concorrenza sleale del lavoratore quale vettore abusivo, trasmigrò nel trasporto stradale, benché fosse già stata regolata dall'art. 335 del codice della navigazione e consentì di salvaguardare nello stesso tempo la salute e l'integrità del lavoratore.

Nondimeno, la tutela dei marittimi e dei lavoratori portuali, più di recente, nel quadro delle applicazioni al lavoro nautico della notissima legge n. 626/94, apportava una luce più ampia a settori dove la tutela penale consentiva una funzione premiale, libera dalle tradizionali interpretazioni repressive e di mero sostegno che la sanzione penale aveva mantenuto nella disciplina speciale di settore, che l'Autore espone in singolare...

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