DELIBERAZIONE 17 luglio 2009 - Regolamento per l''esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell''articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 406/09/CONS). (09A09829)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 al supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 al supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 27 del 1° febbraio 2008, e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008, recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, recante la «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», in particolare il titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»;

Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999, recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27 luglio 1999;

Rilevato, in particolare, che l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonche' i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;

Vista la delibera n. 95/09/CONS con la quale e' stata indetta una consultazione pubblica in vista dell'approvazione di uno schema di regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca radiofonica ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

Art. 1 (Definizioni). Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Un soggetto rispondente ritiene eccessivamente ampia la definizione di ambito locale radiofonico. Osservazioni dell'Autorita'.

La definizione di ambito locale radiofonico del regolamento e' conforme all'enunciato della normativa primaria, e segnatamente dell'art. 2, comma 1, lettera o) del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

Art. 3 (Disposizioni comuni). - Un soggetto rispondente ritiene ormai datata ed eccessivamente ampia la definizione di "trasmissioni di contenuto informativo".

Un altro operatore ritiene di indicare l'ambito di applicazione del regolamento con riferimento a tutte le discipline sportive. Osservazioni dell'Autorita'.

In merito alla definizione di trasmissioni contenuto informativo si osserva come questa corrisponda alle esigenze legate all'esercizio del diritto di cronaca, e come l'indicazione di una categoria ancora piu' ristretta possa non risultare conforme alla particolarita' del mezzo radiofonico, che rispetto al mezzo televisivo fa rilevare in misura nettamente minore differenziazioni di genere dei programmi. L'ambito di applicazione del regolamento e' pertinente con quanto disposto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Art. 4 (Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca radiofonica delle competizioni calcistiche). Posizioni principali dei soggetti intervenuti.

Un soggetto rispondente chiede di specificare che l'esercizio del diritto di cronaca e' valido solo nel territorio nazionale, e di consentirlo solo con sistemi di protezione che la rendano fruibile esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale. Chiede il divieto di ritrasmettere la radiocronaca in sede televisiva o via internet. Osservazioni dell'Autorita'.

La proposta di consentire esercizio del diritto di cronaca vincolandolo a sistemi di protezione che la rendano fruibile esclusivamente sul territorio nazionale non appare coerente con il dettato del decreto legislativo, che all'art. 17 prevede l'utilizzo di tali sistemi solo per la protezione delle immagini oggetto dei contratti di licenza. In assenza di una commercializzazione di diritti la specifica previsione di sistemi di protezione risulta pertanto priva di un fondamento proprio. In...

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