DELIBERAZIONE 17 luglio 2009 - Regolamento per l''esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell''articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. (Deliberazione n. 405/09 Cons.). (09A09879)

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2009;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2003 - supplemento ordinario n. 150;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante «Testo unico della radiotelevisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 - supplemento ordinario n. 150/L;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante «Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2008, n. 27, e in particolare l'art. 5, comma 3;

Vista la propria delibera n. 307/08/CONS del 5 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 26 giugno 2008 recante «Approvazione del regolamento in materia di procedure istruttorie e di criteri di accertamento per le attivita' demandate all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dal decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9 recante la "Disciplina della titolarita' e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"», in particolare il Titolo III «Regolamenti per l'esercizio del diritto di cronaca»;

Vista la propria delibera n. 8/99 del 9 marzo 1999 recante «Lista degli eventi di particolare rilevanza per la societa' da trasmettere su canali televisivi liberamente accessibili», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 maggio 1999 n. 119, nella versione rettificata con delibera n. 172/99/CONS del 27 luglio 1999;

Rilevato, in particolare, che l'art. 5 del citato decreto legislativo n. 9 del 2008, dispone che l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni disciplini con apposito regolamento, sentiti i rappresentanti delle categorie interessate e le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modalita' e i limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca, riconosciuto relativamente a ciascun evento della competizione, nonche' i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accreditamento degli operatori della comunicazione all'interno dell'impianto sportivo;

Vista la delibera n. 94/09/CONS con la quale e' stata indetta una consultazione pubblica in vista dell'approvazione di uno schema di Regolamento per l'esercizio del diritto di cronaca audiovisiva ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 9, anche al fine di acquisire le osservazioni dei rappresentanti delle categorie interessate e delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2006;

Avuto riguardo ai contributi pervenuti in sede di consultazione, che hanno dato luogo, in sintesi, alle osservazioni seguenti:

Art. 1 (Definizioni). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente chiede di aggiungere alla definizione di telegiornale l'espressione «e in ogni caso di contenuto non solo sportivo» per evitare che si possa profittare del diritto di cronaca per arricchire i programmi televisivi a tema. La RAI chiede di inserire in tale definizione anche i notiziari sportivi e le rubriche sportive che non sono a programmazione giornaliera.

Altri soggetti rispondenti ritengono utile modificare la definizione di «operatore della comunicazione» che risulta piu' ristretta rispetto al testo del decreto legislativo al fine di ricomprendervi anche le emittenti in tecnica analogica, i fornitori di servizi di accesso condizionato e i fornitori di servizi in pay per view. Osservazioni dell'Autorita'

La definizione di telegiornale e di telegiornale sportivo contenuta nell'art. 1, comma 1, lettera e) riprende l'enunciato di cui all'allegato C alla delibera n. 54/03/CONS recante «Approvazione del modello del foglio dei registri dei programmi trasmessi dalle emittenti televisive che diffondono via satellite o distribuiscono via cavo in ambito nazionale e dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito nazionale nonche' dalle emittenti televisive su frequenze terrestri in ambito locale e radiofoniche», e pertanto appare idonea a identificare con precisione tale tipologia di programmi cosi' come indicata dall'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. La delimitazione di tale definizione risulta altresi' coerente con l'art. 3-duodecies della direttiva 2007/65/CE laddove dispone che i brevi estratti di cronaca siano utilizzati esclusivamente per i notiziari di carattere generale.

In merito alla definizione di «operatore della comunicazione» appare utile e coerente con il dettato normativo replicare nel regolamento l'enunciazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera z) del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9.

Art. 2 (Ambito di applicazione). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente rileva come andrebbe applicato il regolamento per la cronaca radiofonica alle emittenti che trasmettono una cronaca solo sonora degli eventi.

Altri operatori propongono di estendere l'ambito ad ogni operatore della comunicazione come stabilito dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Osservazioni dell'Autorita'

In merito alla proposta di applicare il regolamento per la cronaca radiofonica alle emittenti che trasmettono cronaca sonora degli eventi si rimanda al regolamento apposito.

La proposta di estensione dell'ambito di applicazione risulta soddisfatta mediante la modifica della definizione di «operatore della comunicazione» di cui all'art. 1, comma 1, lettera e) di questo regolamento.

Art. 3 (Modalita' e limiti temporali di esercizio del diritto di cronaca). - Posizioni principali dei soggetti intervenuti. Un soggetto rispondente chiede di specificare che l'esercizio del diritto di cronaca e' valido solo nel territorio nazionale, e di consentirlo solo con sistemi di protezione che la rendano fruibile esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale. Al comma 8 chiede di modificare l'espressione riguardanti gli aggiornamenti che «possono essere forniti» di norma ogni 10 minuti.

Altri operatori osservano come al comma 2 il limite temporale di 48 ore per l'esercizio di cronaca possa decorrere dalla conclusione dell'evento che compone l'ultima giornata di gare, in quanto lo stesso turno si disputa su piu' giorni, e come il limite di 3 ore dal termine dell'evento sia penalizzante per le partite giocate in orari serali. Un altro operatore rileva come la definizione dei limiti temporali per l'esercizio del diritto di cronaca su Internet e per mezzo della telefonia mobile non e' prevista dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9. Per Internet propone di escludere dalla regolamentazione di tale piattaforma la trasmissione integrale di programmi tv. Altri soggetti rispondenti osservano come al comma 8 la limitazione dell'aggiornamento del risultato ogni 10 minuti e' contraddittoria rispetto al testo dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, e comprime l'esercizio del diritto di cronaca.

Ai commi 3 e 4 un altro operatore propone di estendere la facolta' di trasmissione anche alle trasmissioni di approfondimento sportivo riconducibili ad una testata giornalistica, suggerisce di aumentare il minutaggio per singolo giorno solare, poiche' la domenica si giocano 8 incontri rispetto ai 2 del sabato. Al comma 4 alcuni soggetti rilevano come non sia giustificata la differenziazione dei limiti per i fornitori di contenuti a pagamento, e il riferimento a questi andrebbe esteso anche per la possibilita' di utilizzo delle immagini solo nel contesto di telegiornali e rubriche sportive. Un operatore sostiene che al comma 6 il limite massimo per l'utilizzo delle immagini su Internet dovrebbe essere identico a quello per tutti gli operatori della comunicazione...

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