Il diritto costituzionale di accesso ad Internet

AutoreTommaso Edoardo Frosini
Occupazione dell'autoreProfessore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
Pagine23-43
Il diritto costituzionale di accesso ad Internet
TOMM ASO ED OARD O FROSINI
SOMM ARI O: 1. Premessa – 2. Non di sola privacy vive il giurista tecnologico... –
3. Internet e il “nuovo” concetto di libertà del pensiero – 4. Digito ergo sum. Sul
diritto di accesso a Internet – 5. Il diritto costituzionale ad Internet nella giuri-
sprudenza: prof‌ili comparati – 6. Considerazioni conclusive (con un cenno alla
vicenda Wikileaks)
1. PRE MES SA
Quello che è stato def‌inito l’“orizzonte giuridico dell’Internet”1continua
sempre più ad allargare e ampliare il suo panorama teorico e pratico. Non
c’è settore del diritto che non sia investito e coinvolto: dal diritto civile dei
contratti e delle transazioni concluse tramite computer, al diritto penale dei
reati informatici e delle frodi elettroniche; dal diritto amministrativo dello
e-government e dell’amministrazione digitale, al diritto processuale del c.d.
“processo telematico” e della razionalizzazione informatica del sistema pro-
cessuale2. Si assiste, a seguito dell’affermarsi della tecnologia, a un nuovo
modo di essere del diritto e, conseguentemente, a un processo di metamor-
fosi della f‌igura del giurista come umanista in quella del giurista tecnologi-
co3. Il cui compito è quello di farsi interprete delle trasformazioni che si
L’Autore è professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l’Università degli
Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Il presente scritto è destinato agli Studi in onore di
Franco Modugno.
1V. FROSINI ,L’orizzonte giuridico dell’Internet, in “Il diritto dell’informazione e
dell’informatica”, n. 2, 2000, pp. 271-280.
2V.E. TOSI (a cura di), I problemi giuridici di Internet, Milano, Giuffrè, 1999; G. PASCU Z-
ZI,Il diritto dell’era digitale. Tecnologie informatiche e regole privatistiche, Bologna, Il Mulino,
2002; G. CORA SAN ITI,Diritti nella rete. Valori umani, regole, interazione tecnologica globale,
Milano, F. Angeli, 2006; A. PAPA,Espressione e diffusione del pensiero in Internet. Tutela dei
diritti e progresso tecnologico, Torino, Giappichelli, 2009; M. VIGGI ANO,Internet. Informa-
zione, regole e valori costituzionali, Napoli, Jovene, 2010; S. SICA e V. ZENO ZE NCOVI CH,
Legislazione, giurisprudenza e dottrina nel diritto dell’Internet, in “Il diritto dell’informazione
e dell’informatica”, n. 3, 2010, pp. 377-389.
3V.F ROSINI ,The Lawyer in TechnologicalSociety, in “European Journal of Law, Philoso-
phy and Computer Science”, voll. I-II, 1998, p. 293 e ss. (poi compreso nel vol. V. FROS INI,
Il giurista e le tecnologie dell’informazione, 2a ed., Roma, Bulzoni, 2000, p. 9 e ss.). Sullo
stesso tema, v. poi V.F ROSINI ,Il giurista nella società dell’informazione, prolusione al primo
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stanno verif‌icando nella società sulla base dello sviluppo della tecnologia, e
dell’impatto che questa sta avendo sul diritto, sui diritti.
Emergono, infatti, dalla coscienza sociale, e a seguito dello sviluppo tec-
nologico, dei “nuovi diritti” fondamentali, i quali, sebbene non godano di
un loro esplicito riconoscimento normativo, hanno un forte e chiaro “tono
costituzionale”, che li colloca, implicitamente, all’interno della costituzio-
ne, riservando all’interprete il compito di estrapolarli da essa4. Un esercizio
ermeneutico in virtù del quale si applicano i tradizionali diritti di libertà
costituzionali ai fenomeni della tecnologia informatica. Quindi, rileggere la
libertà di informazione, come diritto a essere informati oltreché a informare,
la libertà di comunicazione, la libertà di associazione, la libertà di riunione,
la libertà di iniziativa economica privata, e le libertà politiche, alla luce degli
sviluppi della tecnologia informatica, al f‌ine così di individuare le forme di
tutela delle nuove situazioni giuridiche soggettive. Sul punto, ritornerò più
avanti con maggiore attenzione; prendendo le mosse da alcune recenti e assai
signif‌icative vicende giurisprudenziali, in particolare americana e francese.
Vorrei però mettere in evidenza un problema di metodo nel quale credo:
e cioè, che le tecnologie hanno rappresentato e continuano a rappresentare
uno sviluppo delle libertà; anzi, le libertà si sono potute notevolmente ac-
crescere ed espandere verso nuove frontiere dell’agire umano proprio grazie
al progresso tecnologico5. Certo, le tecnologie non producono solo libertà,
per così dire: la tecnologia può essere al servizio dell’uomo buono o cat-
tivo, del governante illuminato o del despota; in uno Stato costituzionale
liberale, però, l’indirizzo politico dovrebbe essere sempre rivolto verso in-
terventi che valorizzano e accrescono le libertà dell’individuo, e l’utilizzo
delle tecnologie non può che essere strumentale a questo obiettivo.
Da un punto di vista del diritto costituzionale, le tecnologie determinano
nuove forme di diritti di libertà che, laddove non codif‌icate, possono essere
incardinate e quindi riconosciute nell’alveo delle tradizionali libertà costi-
corso di perfezionamento in informatica giuridica dell’Università di Catania nel 2000, ora
pubblicata nel numero speciale dedicato a Vittorio Frosini giurista-informatico. Una raccolta
di scritti (1973-2000), della rivista “Informatica e diritto”, 2001, n. 2, pp. 193-207.
4Sulla questione, F. MODU GNO,I “nuovi diritti” nella Giurisprudenza Costituzionale,
Torino, Giappichelli, 1995; ma v. già I D., La tutela dei “nuovi diritti”, in Riccobono F. (a
cura di), “Nuovi diritti dell’età tecnologica”, Milano Giuffrè, 1991, p. 89 e ss.
5Sul punto, T.E. FROSIN I,Tecnologie e libertà costituzionali, in “Il diritto dell’informa-
zione e dell’informatica”, 2003, n. 3, pp. 487-504 (pubblicato anche in “Scritti in memoria di
Livio Paladin”, vol. II, Napoli, Jovene, 2004, p. 831 e ss., e poi tradotto in spagnolo Nuevas
tecnologias y constitucionalismo, in “Revista de Estudios Politicos”, 2004, n. 124, p. 129 e ss.)

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