Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

Capo 1 Accesso ai documenti amministrativi

IL DIRETTORE

dell'Agenzia del demanio

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ´Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiª e successive modificazioni;

Visti, inoltre, gli articoli 22, 24 e 25 della medesima legge che stabiliscono le modalita' di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Vista il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante ´Codice in materia di protezione dei dati personaliª;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo emanato ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto, in particolare, il decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 173, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto lo statuto dell'Agenzia del demanio, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48;

Visto, altresi', il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia del demanio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98;

Visto il capo V della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante ´Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241ª, che ha introdotto modifiche alla disciplina del c.d. diritto d'accesso;

Vista l'approvazione del presente regolamento, deliberata dal comitato di gestione dell'Agenzia del demanio nella seduta del 24 gennaio 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio e i casi di esclusione dell'accesso ai documenti amministrativi tenuti dagli uffici dell'Agenzia del demanio, in conformita' alle disposizioni contenute nel capo V della legge n. 241 del 1990, cosi' come modificate dalla legge n. 15 del 2005 nonche' del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006.

  2. Per ´documento amministrativoª s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241 del 1990, ´ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanzialeª.

    Art. 2.

    Ambito d'applicazione

  3. L'accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e comunque detenuti dall'Agenzia in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche.

  4. L'accesso s'intende, comunque, realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui, sulla base della disciplina contenuta nel presente regolamento, sia consentito l'accesso stesso.

  5. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Agenzia.

    Art. 3.

    Soggetti legittimati

  6. Soggetti legittimati all'esercizio dell'accesso, a condizione che dichiarino e dimostrino di avere un interesse personale, diretto, concreto ad attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento del quale si chiede l'accesso, sono i soggetti privati, compresi i portatori di interessi collettivi o diffusi.

  7. L'accesso, in virtu' del principio di leale cooperazione istituzionale, e' consentito alle pubbliche amministrazioni interessate all'acquisizione degli atti e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.

    Art. 4.

    Procedimento di accesso informale

  8. Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, l'accesso, mediante visione o estrazione di copia, puo' essere esercitato in via informale mediante domanda, anche verbale, all'unita' organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

  9. L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione; specificare e comprovare un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale e' chiesto l'accesso, nonche' far constare della propria identita' e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.

  10. La domanda, esaminata senza formalita', e' accolta mediante l'esibizione del documento o l'estrazione di copie conformi ovvero altra modalita' ritenuta idonea.

    Art. 5.

    Procedimento di accesso formale

  11. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda in via informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza...

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