Regolamento sulla disciplina del diritto di accesso agli atti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante ´Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiª e successive modificazioni;
Visti, inoltre, gli articoli 22, 24 e 25 della medesima legge che stabiliscono le modalita' di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Vista il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante ´Codice in materia di protezione dei dati personaliª;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di approvazione del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo emanato ai sensi dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto, in particolare, il decreto legislativo 30 luglio 2003, n. 173, recante norme sulla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
Visto lo statuto dell'Agenzia del demanio, approvato dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 28 gennaio 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2004, n. 48;
Visto, altresi', il regolamento di amministrazione e contabilita' dell'Agenzia del demanio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2004, n. 98;
Visto il capo V della legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante ´Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241ª, che ha introdotto modifiche alla disciplina del c.d. diritto d'accesso;
Vista l'approvazione del presente regolamento, deliberata dal comitato di gestione dell'Agenzia del demanio nella seduta del 24 gennaio 2007;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
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Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio e i casi di esclusione dell'accesso ai documenti amministrativi tenuti dagli uffici dell'Agenzia del demanio, in conformita' alle disposizioni contenute nel capo V della legge n. 241 del 1990, cosi' come modificate dalla legge n. 15 del 2005 nonche' del decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006.
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Per ´documento amministrativoª s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d), della legge n. 241 del 1990, ´ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanzialeª.
Art. 2.
Ambito d'applicazione
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L'accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e comunque detenuti dall'Agenzia in tutte le sue articolazioni centrali e periferiche.
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L'accesso s'intende, comunque, realizzato con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicita', comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici e telematici, dei documenti cui, sulla base della disciplina contenuta nel presente regolamento, sia consentito l'accesso stesso.
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Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Agenzia.
Art. 3.
Soggetti legittimati
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Soggetti legittimati all'esercizio dell'accesso, a condizione che dichiarino e dimostrino di avere un interesse personale, diretto, concreto ad attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante e collegata al documento del quale si chiede l'accesso, sono i soggetti privati, compresi i portatori di interessi collettivi o diffusi.
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L'accesso, in virtu' del principio di leale cooperazione istituzionale, e' consentito alle pubbliche amministrazioni interessate all'acquisizione degli atti e delle informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite.
Art. 4.
Procedimento di accesso informale
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Qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati, l'accesso, mediante visione o estrazione di copia, puo' essere esercitato in via informale mediante domanda, anche verbale, all'unita' organizzativa competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
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L'interessato deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione; specificare e comprovare un interesse diretto concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale e' chiesto l'accesso, nonche' far constare della propria identita' e, ove occorra, dei propri poteri rappresentativi.
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La domanda, esaminata senza formalita', e' accolta mediante l'esibizione del documento o l'estrazione di copie conformi ovvero altra modalita' ritenuta idonea.
Art. 5.
Procedimento di accesso formale
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Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della domanda in via informale ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza...
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