DELIBERAZIONE 28 novembre 2008 - Regolamento per l''esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
SUI FONDI PENSIONE
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante la «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;
Visto l'art. 19 comma 5, del citato decreto legislativo, ai sensi del quale i dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito legge n. 241/1990), e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e in particolare le disposizioni del titolo V sull'accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15 (di seguito: legge n. 15/2005) recante «Modifiche e integrazioni alla legge n. 241/1990, concernenti norme generali sull'azione amministrativa»;
Visto in particolare l'art. 23, comma 4, della legge n. 15/2005 che prevede che ciascuna pubblica amministrazione adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate dalla stessa legge alla disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonche' al Regolamento governativo di attuazione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 con il quale e' stato adottato il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione di dati personali»;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della COVIP volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applicano, in quanto compatibili, i principi dell'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge n. 241/1990, e successive modificazioni, e stabilisce che la COVIP disciplina con propri regolamenti l'applicazione di tali principi e i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;
Vista la deliberazione COVIP del 10 febbraio 1999 con la quale sono state dettate disposizioni concernenti misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la deliberazione COVIP del 3 febbraio 1999 recante il «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso»;
Rilevata l'opportunita' di adeguare alla nuova normativa le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi adottate con deliberazione del 10 febbraio 1999;
A d o t t a il seguente Regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
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Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi tenuti dalla COVIP.
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Per «documento amministrativo» s'intende, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera d) della legge n. 241/1990, «ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attivita' di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».
Art. 2. Oggetto del diritto di accesso
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Il diritto di accesso puo' essere esercitato con riferimento ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla COVIP, materialmente esistenti al momento della richiesta e concernenti attivita' di pubblico interesse, ad eccezione di quelli esclusi dalle leggi o relativi alle materie elencate nel «Regolamento per l'individuazione delle categorie di documenti sottratti all'accesso» adottato con deliberazione COVIP del 3 febbraio 1999, cui si fa rinvio.
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Non sono ammesse richieste generiche preordinate a un controllo generalizzato dell'attivita' della...
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