PROVVEDIMENTO 29 Ottobre 2007 - Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

LA BANCA D'ITALIA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, il Capo V, recante "accesso ai documenti amministrativi";

Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia, esclusi quelli attinenti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

  2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.

    Art. 2.

    Oggetto del diritto di accesso

  3. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia, esistenti al momento della richiesta e concernenti attivita' di pubblico interesse, ad eccezione di quelli esclusi dalle leggi o relativi alle materie elencate nel "regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso", emanato con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1994, cui si fa rinvio. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell'attivita' dell'Istituto.

  4. Nell'ambito delle materie per le quali e' ammesso, l'accesso e' consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.

  5. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per la Banca d'Italia di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.

    Art. 3.

    Soggetti legittimati all'accesso

  6. La richiesta di accesso puo' essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.

  7. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

    Art. 4.

    Accesso informale

  8. Qualora in relazione alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di contro interessati, il diritto di accesso puo' essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, alla Struttura della Banca d'Italia (unita' dell'amministrazione centrale o filiale) competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.

  9. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria...

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