Diritti e obblighi del lavoratore

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine137-172
137
Capitolo 6
6
DIRITTI E OBBLIGHI
DEL LAVORATORE
1
Quadro generale
Il rapporto di lavoro si conf‌igura come un rapporto complesso, per la molte-
plicità degli elementi che concorrono a def‌inire la posizione giuridica delle
parti, e cioè i loro reciproci diritti e doveri, che possiamo così riassumere:
a) obblighi del lavoratore:
- prestazione di lavoro;
- diligenza e obbedienza;
- fedeltà.
b) diritti del lavoratore:
- retribuzione;
- diritto alle mansioni;
- diritto di eseguire la prestazione lavorativa;
- diritto alla salubrità e sicurezza delle condizioni di lavoro.
c) poteri del datore di lavoro:
- potere direttivo;
- potere disciplinare.
2
Gli obblighi del lavoratore
a) La prestazione lavorativa
La prestazione di lavoro subordinato consiste nella messa a disposizione,
da parte del lavoratore, del proprio lavoro intellettuale o manuale alle
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 c.c.).
Si tratta di un’obbligazione di mezzi, che impegna il prestatore a tenere
un determinato comportamento e a raggiungere, mediante tale attività, un
risultato ulteriore.
La prestazione di lavoro è strettamente personale. Ciò signif‌ica che deve
essere adempiuta direttamente dal lavoratore, il quale non può avvalersi
di sostituti (fatte salve talune eccezioni, quale ad esempio il rapporto di
LO SVOLGIMENTO E L’ESECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Parte III
138
portierato) e non può cedere la propria posizione contrattuale (ex artt. 1406
e ss. c.c.).
Peraltro, la prestazione lavorativa è non un obbligo, ma un diritto del lavo-
ratore (Persiani-Proia):
- nell’assunzione in prova, poiché l’art. 2096, 2° comma, c.c. dispone che
l’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consen-
tire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova;
- nel contratto di apprendistato, dove l’imprenditore è obbligato a impar-
tire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue
dipendenze l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità
tecnica per diventare lavoratore qualif‌icato, utilizzandone l’opera nell’im-
presa medesima;
- nei casi in cui il mancato svolgimento della prestazione può determinare
la perdita o una riduzione di professionalità.
b) L’obbligo di diligenza e obbedienza
Accanto all’obbligazione principale di prestare l’attività lavorativa, sus-
sistono, a carico del lavoratore, obblighi integrativi consistenti, in primis,
nell’obbligo di diligenza e di obbedienza.
Come ha precisato la dottrina più attenta (Persiani), non si tratta di ob-
bligazioni autonome ma di modalità di realizzazione della prestazione
lavorativa, ossia di criteri di valutazione dell’esattezza dell’adempimento
da parte del lavoratore.
Per quanto riguarda l’obbligo di diligenza, l’art. 2104, 1° comma, c.c.,
sancisce che “il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla
natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e da quello su-
periore della produzione nazionale”.
Alla stregua di questa disposizione, quindi, la diligenza del prestatore di la-
voro deve essere valutata sulla base dei seguenti criteri:
- la natura della prestazione dovuta. In ciò, l’art. 2104 c.c. costituisce una
specif‌icazione dell’art. 1176, 2° comma, c.c., in virtù del quale “nell’adempi-
mento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la
diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata”;
- l’interesse dell’impresa, ossia l’interesse a ricevere la prestazione nel-
l’ambito di un determinato contesto (Ghera).
Invece, l’ulteriore criterio dell’interesse della produzione nazionale, al
quale fa riferimento il 1° comma dell’art. 2104 c.c., deve ritenersi impli-
citamente abrogato a seguito del dissolvimento del sistema corporativo.
Ad esso non può sostituirsi il criterio dell’utilità sociale (art. 41, 2° comma,
Cost.), poiché quest’ultimo rappresenta solamente un limite all’iniziativa
Nozione
di diligenza
Criteri di
“misurazione”
della diligenza
DIRITTI E OBBLIGHI DEL LAVORATORE
139
Capitolo 6
economica privata e non un parametro di valutazione dell’adempimento
dell’obbligazione lavorativa.
L’inosservanza del dovere di diligenza comporta, a carico del lavoratore:
- l’obbligo di risarcire, a titolo di responsabilità contrattuale, il danno che
dalla sua condotta negligente o imprudente sia derivato al datore;
- l’eventuale sottoposizione a sanzioni disciplinari.
L’inosservanza del dovere di diligenza del prestatore di lavoro subordinato
nell’esecuzione della prestazione posta a suo carico comporta l’obbligo del risar-
cimento del danno cagionato al datore di lavoro per responsabilità contrattuale,
anche per colpa lieve. Compete al datore di lavoro la prova dell’inadempimento,
oltre che del danno e del nesso di causalità, mentre resta a carico del lavoratore
la prova della non imputabilità della violazione delle regole del rapporto (Cass. n.
16530/2004).
Per quanto riguarda il dovere di obbedienza, il 2° comma dell’art. 2104
c.c. stabilisce che il prestatore di lavoro deve “osser vare le disposizioni per
l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai
collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende”.
L’obbedienza, quindi, consiste nell’osser vanza, da parte del lavoratore, delle
disposizioni impartite dal datore di lavoro (o dai suoi collaboratori) in or-
dine all’esecuzione e, più in generale, alla disciplina del lavoro.
Tale soggezione non può, tuttavia, spingersi f‌ino a comprimere la dignità
e i diritti del lavoratore, poiché, in tal caso, il lavoratore potrebbe senz’al-
tro rif‌iutarsi di osservare le disposizioni impartite (cd. ius resistentiae).
Analogamente all’inosservanza del dovere di diligenza, anche la violazione del dove-
re di obbedienza può comportare conseguenze risarcitorie a carico del lavoratore.
In entrambi i casi (violazione dell’obbligo di diligenza e di obbedienza), la domanda
di risarcimento del danno non deve essere preceduta dalla contestazione dell’ad-
debito al lavoratore ex art. 7 della L. n. 300/1970, sebbene la contrattazione collettiva
possa prevedere la preventiva adozione di un provvedimento disciplinare.
c) L’obbligo di fedeltà
L’art. 2105 c.c. sta bilisce che “il prestatore di lavoro non deve trattare affari,
per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare
notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa,
o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
Tale norma, com’è evidente, pone a carico del lavoratore un obbligo volto
a tutelare la capacità concorrenziale dell’impresa, che trae origine dal
principio generale secondo cui il contratto deve essere eseguito secondo
buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.).
Nozione di
obbedienza
Nozione
e f‌inalità

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