DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n.314 - Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 10 agosto 2000, n. 246, sul potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 21 marzo 2001, n. 75, che prevede un ulteriore incremento di dotazione organica per il profilo di vigile del fuoco; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.

577, recante regolamento sull'espletamento dei servizi antincendi; Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la legge 8 dicembre 1970, n. 996, contenente norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamita' - Protezione civile; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno, ed in particolare l'articolo 6 concernente l'organizzazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 7 marzo 2002, che definisce l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale da attribuire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 1997 ed in data 24 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2001; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del Comparto del personale dipendente dalle aziende e amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 96 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 20 giugno 2000, nonche' il Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato CCNL, sottoscritto il 24 maggio 2000, stipulato presso l'ARAN in data 24 aprile 2002; Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio 2002; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per g1i atti normativi nell'adunanza del 30 settembre 2002; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito della disciplina 1. Il presente regolamento individua gli uffici dirigenziali generali che costituiscono le articolazioni periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato: "Corpo nazionale", e ne determina le funzioni.

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

- Il comma quinto dell'art. 87 della Costituzione della Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".

"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono

  1. riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici...

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