Individuazione degli uffici dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale del Corpo forestale dello Stato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e successive modificazioni e integrazioni, recante attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e successive modificazioni, concernente il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato ed in particolare l'art. 7, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 264, recante il «Regolamento concernente l'individuazione dell'unita' dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155 del 2001», denominata Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 5;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, concernente il «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato»;

Visto il decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», ed in particolare l'art. 3, comma 2-bis, che sostituisce la tabella B allegata al decreto legislativo n. 155 del 2001, elevando a ventuno i posti della qualifica di dirigente superiore ed aggiungendo alle relative funzioni quella di «comandante regionale» ed alle funzioni del primo dirigente quella di «vice comandante regionale»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali in data 12 gennaio 2005, registrato all'Ufficio centrale del bilancio in data 18 gennaio 2005, al n. 133, con il quale sono state individuate e disciplinate le unita' di livello dirigenziale non generale centrali e periferiche dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato e definiti i relativi compiti e le funzioni, ad eccezione dei Comandi provinciali;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 17, comma 4-bis, lettera e);

Vista la comunicazione effettuata in data 17 gennaio 2007 al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata la necessita' di procedere al riassetto strutturale del Corpo forestale dello Stato iniziato con il decreto ministeriale del 12 gennaio 2005, provvedendo all'individuazione degli uffici periferici provinciali di livello dirigenziale non generale ed adeguando l'assetto organizzativo dei Comandi regionali, gia' istituiti con il predetto provvedimento, alle modifiche normative intervenute, con l'indicazione delle rispettive competenze e con abrogazione dei capi III e IV dello stesso decreto ministeriale;

Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale;

Acquisito il parere del Ministro dell'economia e delle finanze espresso in data 12 gennaio 2007;

Sulla proposta del Capo del Corpo forestale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Comandi regionali e provinciali

Il capo III del decreto 12 gennaio 2005 del Ministro delle politiche agricole e forestali e' abrogato e sostituito dal seguente:

CAPO III Unita' dirigenziali non generali di livello regionale e provinciale

Art. 11.

Comando regionale

1. Presso le sedi indicate nell'allegato A, facente parte del presente decreto, e' istituito il Comando regionale del Corpo forestale dello Stato, cui e' preposto un dirigente superiore che assume la denominazione di Comandante regionale. Il Comandante regionale e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie assegnate. Le funzioni vicarie sono svolte da un primo dirigente che assume la denominazione di vice comandante regionale.

2. Il Comandante regionale, nel rispetto delle direttive impartite dall'Ispettorato generale, nel proprio ambito territoriale, pianifica, coordina, supporta e controlla le attivita' di tutte le strutture ed articolazioni del Corpo forestale dello Stato ivi operanti e attua il raccordo tra queste e l'Ispettorato generale, con riferimento alle funzioni attribuite nel successivo art. 12. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite e dei compiti istituzionali sono assegnate al Comandante regionale dall'Ispettorato generale adeguate risorse umane, nonche' economiche e strumentali nei limiti delle disponibilita' di bilancio.

Art. 12.

Funzioni e compiti del...

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