COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medico-veterinaria relativa alla dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.

Parte I

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI

A seguito del parere favorevole espresso dal Comitato di settore il 3 settembre 2008 sul testo di ipotesi di Accordo relativo al CCNL del personale della dirigenza medico-veterinaria del Servizio sanitario nazionale per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 e della certificazione resa dalla Corte dei conti il 16 ottobre 2008, a seguito della quale si e' integrato l'art. 26, comma 1 del presente contratto, il giorno 17 ottobre 2008 alle ore 11,30, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:

L'A.Ra.N.: nella persona del Presidente:

avv. Massimo Massella Ducci Teri .........................

(firmato) e le seguenti: Organizzazioni | Confederazioni | | sindacali | sindacali | | --------------------------------------------------------------------- CGIL FP MEDICI .... | (firmato) |CGIL.... | (firmato) --------------------------------------------------------------------- FED. CISL MEDICI | | | COSIME.... | } |CISL.... | } --------------------------------------------------------------------- FM aderente UIL | | | FPL.... | } |UIL.... | } --------------------------------------------------------------------- CIVEMP.... | } | | --------------------------------------------------------------------- FESMED.... | } | | --------------------------------------------------------------------- UMSPED.... | } | | --------------------------------------------------------------------- CIMO ASMD.... | } |CONFEDIR ....| } --------------------------------------------------------------------- ANAAO ASSOMED.... | } |COSMED .... | }

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medico-sanitaria del Servizio sanitario nazionale relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, nel testo che segue.

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutti i dirigenti medici, odontoiatri e veterinari, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, individuati dall'art. 10 del CCNQ del-l'11 giugno 2007 relativo alla definizione dei comparti ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, quarto alinea del CCNQ per la definizione delle autonome aree di contrattazione, stipulato il 1° febbraio 2008.

  2. Ai dirigenti dipendenti da aziende o enti soggetti a provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, sperimentazioni gestionali, trasformazione e riordino - ivi compresi la costituzione in fondazioni ed i processi di privatizzazione - si applica il presente contratto sino all'individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova specifica disciplina contrattuale applicabile al rapporto di lavoro dei dirigenti ovvero sino alla stipulazione del relativo contratto collettivo quadro per la conferma o definizione del comparto pubblico di destinazione.

  3. Sono confermate tutte le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 3 a 8 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 relativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro del quadriennio normativo 2002 2005, I biennio economico che e' indicato nel testo come «CCNL del 3 novembre 2005».

    Parte I

    Titolo I
    DISPOSIZIONI GENERALI

    Art. 2.

    Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  4. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

  5. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle aziende ed enti destinatari da parte dell'ARAN con idonea pubblicita' di carattere generale.

  6. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle aziende ed enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

  7. Alla scadenza, il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresi', fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  8. Per evitare periodi di vacanza contrattuale le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.

  9. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura degli articoli 47 e 48, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Gli importi dell'indennita' di vacanza contrattuale, erogati sulla base delle suddette disposizioni, vengono riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.

  10. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del luglio 1993.

  11. L'art. 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 3 novembre 2005 e' disapplicato.

    Titolo II
    RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

    Art. 3.

    Relazioni sindacali

  12. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, dal Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 10 febbraio 2004 e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005, fatto salvo per quanto riguarda i seguenti articoli che sostituiscono, modificano o integrano la predetta disciplina.

    Titolo II
    RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

    Art. 4.

    Tempi e procedure per la contrattazione integrativa

  13. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale, tranne per le materie che, per loro natura richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.

  14. L'azienda provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro quindici giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 10, comma 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, per l'avvio del negoziato, entro quindici giorni dalla presentazione delle piattaforme e comunque entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto.

  15. Entro trenta giorni dalla stipula del presente CCNL, l'Azienda, ai fini dell'avvio della trattativa, trasmette alla Regione la documentazione relativa all'ammontare dei fondi contrattuali e ne fornisce contestuale informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 3 novembre 2005. Tale procedura viene attivata all'inizio di ciascun anno ai fini della contrattazione relativa alla individuazione e utilizzo delle risorse dei fondi di cui al comma 1 ultimo capoverso.

  16. La contrattazione integrativa, avviata tenendo conto della tempistica stabilita nel comma 4 dell'art. 5 (Coordinamento regionale), sulla base di documentazione prodotta dall'Azienda, ove non siano state presentate le piattaforme, deve concludersi perentoriamente entro 150 giorni dalla stipula del presente contratto, salvo diverso accordo tra le parti opportunamente motivato e comunque in presenza di trattative gia' avviate e in fase conclusiva.

  17. Nel corso delle trattative le parti sono tenute a collaborare fattivamente, nell'osservanza dei principi di lealta' e buona fede, al rispetto della predetta tempistica contrattuale. A tal fine, nel periodo di contrattazione aziendale, le parti devono incontrarsi con una frequenza e assiduita' tali da consentire la stipula del contratto integrativo nei tempi sopra riportati e possono accordarsi sulle modalita' ritenute piu' utili per la conclusione delle trattative.

  18. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione, anche per quanto riguarda lo stato di utilizzo dei fondi e conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti.

  19. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e' effettuato dal Collegio sindacale. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata a tale organismo entro cinque giorni corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, il contratto viene sottoscritto. Per la parte pubblica la sottoscrizione e' effettuata dal titolare del potere di rappresentanza dell'azienda o ente ovvero da un suo delegato. In caso di rilievi la trattativa deve essere ripresa entro cinque...

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