Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e delle autonomie locali, per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.

Titolo I Disposizioni generali

In data 22 febbraio 2006, ha avuto luogo l'incontro tra:

ARAN: nella persona del Presidente Avv. Guido Fantoni e le seguenti:

=====================================================================

Organizzazioni sindacali |Confederazioni sindacali ===================================================================== CGIL/FP (firmato) |CGIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CISL/FPS (firmato) |CISL (firmato) --------------------------------------------------------------------- UIL/FPL (firmato) |UIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CIDA/enti locali (firmato) |CIDA (firmato) --------------------------------------------------------------------- DIRER/DIREL (firmato) |CONFEDIR (firmato) --------------------------------------------------------------------- CSA (fiadel/cisal, fialp/cisal, | cisas-fisael, confail-unsiau, confill | eellcusal, usppi-cuspel-fasil fadel) |CISAL (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato contratto collettivo nazionale del lavoro dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 1°gennaio 2002-31 dicembre 2003.

Contratto collettivo nazionale di lavoro

per il quadriennio normativo 2002-2005

e per il biennio economico 2002-2003, relativo all'area

della dirigenza del comparto «regioni e autonomie locali»

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto regioni - autonomie locali, comprese le IPAB, di cui all'area dirigenziale 2ª, dell'art. 2, dell'accordo quadro del 23 settembre 2004, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati come decreto legislativo n. 165 del 2001.

    Art. 2.

    Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  3. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002 - 31 dicembre 2005, per la parte normativa, ed e' valido dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003, per la parte economica.

  4. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

  5. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.

  6. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia stata data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

  7. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.

  8. Dopo il periodo di vacanza contrattuale, pari a tre mesi dalla data di scadenza o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita' secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalita' di erogazione di detta indennita', l'ARAN stipula apposito accordo ai sensi degli articoli 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  9. In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23 luglio 2003.

    Art. 3.

    Conferma del sistema delle relazioni sindacali

  10. E' confermato il sistema delle relazioni sindacali previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999, con le modifiche apportate dal comma 2 e dai seguenti articoli da 4 a 9.

  11. Il testo dell'art. 7, comma 1, ultimo periodo, del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituito dal seguente: «Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale ed in ogni caso in presenza di eventuali processi di dismissione o di esternalizzazione di servizi o attivita».

    Art. 4.

    Tempi e procedure per la stipulazione

    dei contratti decentrati integrativi

  12. Il testo dell'art. 5 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 1° aprile 1999 e' sostituito dal seguente:

  13. «I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente contratto collettivo nazionale del lavoro che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalita' di utilizzo delle risorse decentrate sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

  14. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 11, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.

  15. Il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno, secondo quanto previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante e' inviata entro cinque giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria nella quale, tra l'altro, sono evidenziate le modalita' di quantificazione delle risorse finanziarie destinate alla contrattazione decentrata integrativa, le forme di copertura dei relativi oneri in bilancio e le specifiche finalita' di utilizzazione, secondo i contenuti dell'accordo. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.

  16. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalita' e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.

  17. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalita' di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.».

    Art. 5.

    Contrattazione collettiva decentrata integrativa

    di livello territoriale

  18. Il testo dell'art. 6 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituito dal seguente:

    1. Per gli enti con un numero di dirigenti in servizio non superiore a cinque unita', la contrattazione collettiva decentrata integrativa puo' svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli di intesa tra gli enti interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente contratto; l'iniziativa puo' essere assunta dalle associazioni nazionali rappresentative degli enti del comparto, anche attraverso le loro articolazioni regionali o territoriali, o da ciascuno dei soggetti titolari della negoziazione decentrata integrativa.

    2. I protocolli devono precisare:

    a) la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;

    b) la composizione della delegazione sindacale, prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle organizzazioni territoriali dei sindacati firmatari del presente contratto collettivo nazionale del lavoro e forme di rappresentanza delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 11, comma 2;

    c) la procedura per la autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulla compatibilita' degli oneri con i vincoli di bilancio dei singoli enti, nel rispetto della disciplina generale stabilita dall'art. 5;

    d) i necessari adattamenti per consentire alle rappresentanze sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi.

    3. I rappresentanti degli enti che aderiscono ai protocolli definiscono, in una apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti:

    a) le modalita' di formulazione degli atti di indirizzo;

    b) le materie, tra quelle di competenza della contrattazione integrativa decentrata, che si intendono affidare alla sede territoriale con la eventuale specificazione degli aspetti di dettaglio, che devono essere riservate alla contrattazione di ente;

    c) le modalita' organizzative necessarie per la contrattazione e il soggetto istituzionale incaricato dei relativi adempimenti;

    d) le modalita' di finanziamento dei relativi oneri da parte di ciascun ente.

    .

    Art. 6.

    Concertazione

  19. Il testo dell'art. 8 del contratto collettivo nazionale del lavoro del 23 dicembre 1999 e' sostituto dal seguente:

    1. Ciascuno dei soggetti di...

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