Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale Dirigente dell'Area I per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003

PARTE PRIMA
NORME COMUNI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Il giorno 21 aprile 2006 alle ore 12,30, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

l' ARAN nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna

firmato

e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali : =====================================================================

Organizzazioni sindacali : | Confederazioni : ===================================================================== Ministeri CGIL FP firmato |

| ---------------------------------------------------------------------

|CGIL firmato --------------------------------------------------------------------- Aziende CGIL FP firmato |

| --------------------------------------------------------------------- Ministeri CISL FPS firmato | ---------------------------------------------------------------------

|CISL firmato --------------------------------------------------------------------- Aziende CISL AZIENDE firmato | --------------------------------------------------------------------- Ministeri UIL PA firmato |

| ---------------------------------------------------------------------

|UIL firmato --------------------------------------------------------------------- Aziende UIL PA firmato |

| --------------------------------------------------------------------- Ministeri CONFSAL - UNSA firmato |CONFSAL firmato --------------------------------------------------------------------- Ministeri DIRSTAT firmato |

| ---------------------------------------------------------------------

|CONFEDIR --------------------------------------------------------------------- Aziende DIRSTAT firmato | --------------------------------------------------------------------- Ministeri CIDA/UNADIS INISTERI firmato |

|CIDA firmato --------------------------------------------------------------------- Ministeri FED.ASSOMED SIVEMP firmato |

|COSMED firmato

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

AREA I - DIRIGENZA

Quadriennio normativo 2002/2005

Biennio economico 2002/2003

CCNL AREA I DIRIGENZA QUADRIENNIO NORMATIVO 2002/2005

E BIENNIO ECONOMICO 2002/2003

Art. 1

Campo di applicazione

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale dirigente di prima e di seconda fascia, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato appartenente all'Area di cui all'art. 2, primo alinea, del contratto collettivo nazionale quadro del 23 settembre 2004 per la definizione delle

    autonome aree di contrattazione della dirigenza.

  2. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente

    contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.

  3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL puo' essere integrato ai sensi del D.P.R. n. 752 del 1976, e successive

    modificazioni ed integrazioni.

  4. Il presente contratto si articola in tre parti: la Parte Prima contiene norme comuni a tutti i dirigenti dell'Area I, la Parte Seconda e' costituita da apposite sezioni, in ognuna delle quali sono definite particolari clausole destinate alle sole categorie di dirigenti ivi individuate, anche in deroga alle disposizioni della Parte Prima. La Parte Terza contiene norme comuni finali a tutti i

    dirigenti dell'Area I.

    Art. 2

    Durata e decorrenza del presente contratto

  5. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa e 1 gennaio 2002 - 31 dicembre

    2003 per la parte economica.

  6. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48

    del d.lgs. n. 165 del 2001.

  7. Le amministrazioni destinatarie del presente contratto danno attuazione agli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico entro 30 giorni dalla sua entrata

    in vigore.

  8. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto

    collettivo.

  9. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono

    iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali.

  10. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dirigenti dell'Area I sara' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura

    degli artt. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

  11. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma

    precedente.

    TITOLO II IL SISTEMA DELLE RELAZIONI SINDACALI

    CAPO I
    LE RELAZIONI SINDACALI

    Art. 3

    Obiettivi e strumenti

  12. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita' delle Amministrazioni e delle organizzazioni sindacali, e' definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare l'efficienza, l'efficacia, la tempestivita' e l'economicita' dei servizi erogati alla collettivita' con l'interesse alla valorizzazione della centralita' della funzione dirigenziale nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo delle Amministrazioni, favorendo il miglioramento delle

    condizioni di lavoro e la crescita professionale dei dirigenti.

  13. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessita' di un sistema di relazioni sindacali stabile, che tenga conto del ruolo attribuito a ciascun dirigente in base alle leggi e ai contratti collettivi, nonche' della peculiarita' delle funzioni dirigenziali, che sia improntato alla correttezza dei comportamenti delle parti ed orientato alla prevenzione dei conflitti oltre che in grado di favorire la piena collaborazione della dirigenza al perseguimento delle finalita' individuate dalle leggi, dai contratti

    collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.

  14. Il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti

    modelli relazionali:

    1. contrattazione collettiva a livello nazionale;

    2. contrattazione collettiva integrativa, che si svolge a livello di amministrazione, sulle materie e con le modalita' indicate dal

      presente contratto;

    3. concertazione, consultazione ed informazione, nonche' altri

      istituti della partecipazione;

    4. interpretazione autentica dei contratti collettivi.

      Art. 4

      Contrattazione collettiva integrativa a livello di ministero

      o amministrazione autonoma

  15. La contrattazione integrativa si svolge, nel rispetto dei tempi previsti, sulle seguenti materie:

    1. individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali dei relativi CCNL;

    2. criteri generali per:

      1) la verifica della sussistenza delle condizioni per l'acquisizione delle risorse finanziarie da destinare all'ulteriore potenziamento dei fondi;

      2) attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonche' alla realizzazione di specifici progetti;

      3) le modalita' di determinazione della retribuzione direttamente collegata ai risultati, al raggiungimento degli obiettivi assegnati nonche' alla realizzazione di specifici progetti;

    3. attuazione delle pari opportunita', con le procedure indicate dall'art. 10 (Comitato delle pari opportunita) anche per le finalita' della legge 10 aprile 1991, n. 125;

    4. implicazioni derivanti dagli effetti delle innovazioni organizzative, tecnologiche e dei processi di esternalizzazione, disattivazione o riqualificazione e riconversione dei servizi sulla qualita' del lavoro, sulla professionalita' e mobilita' dei dirigenti;

    5. linee generali per la realizzazione di programmi di formazione e aggiornamento.

  16. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, le parti riassumono, nelle materie indicate nelle lettere C), D) e E) del comma 1, le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione. Il termine sopraindicato puo' essere prorogato per ulteriori trenta giorni.

  17. La contrattazione integrativa si svolge al livello nazionale in ciascuna delle amministrazioni dell'area.

  18. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale dei bilanci delle singole amministrazioni. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

    Art. 5

    Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto

    collettivo integrativo

  19. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente...

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