COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I

In data 1° ottobre 2007 alle ore 12,00 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN: nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

=====================================================================

| Confederazioni

Organizzazioni Sindacli | Sindacali ===================================================================== CGIL/FP (firmato) |CGIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CISL/FPS (firmato) |CISL (firmato) --------------------------------------------------------------------- UIL/PA (firmato) |UIL (firmato) --------------------------------------------------------------------- CSA DI CISAL/FIALP | (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confil| parastato) |CISAL --------------------------------------------------------------------- RDB PI |RDB CUB

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI PER IL QUADRIENNIO

NORMATIVO 2006-2009 E BIENNIO ECONOMICO 2006-2007.

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente Contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, gia' appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto indicati all'art. 4, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.

  2. Al personale del comparto, soggetto a mobilita' in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa degli enti, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o altra persona giuridica di diritto pubblico o privato, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

  3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL puo' essere integrato ai sensi del decreto legislativo 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.

  4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.

    Art. 2.

    Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  5. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, per la parte economica.

  6. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti interessati con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.

  7. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

  8. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresi' fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del decreto legislativo n. 165/2001.

  9. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.

  10. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita' secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura di cui agli articoli 47 e 48, comma 1, del decreto legislativo 165 del 2001.

  11. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma 6.

    Titolo II
    RELAZIONI SINDACALI


    Capo I

    Art. 3.

    Relazioni sindacali

  12. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999, con le modifiche ed integrazioni previste nel Titolo II del CCNL del 9 ottobre 2003 e con le ulteriori modifiche ed integrazioni riportate ai seguenti articoli.

    Art. 4.

    Modifiche al sistema delle relazioni sindacali

  13. All'art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto A del CCNL del 16 febbraio 1999, la lettera l), introdotta dall'art. 6 del CCNL 9 ottobre 2003, e' sostituita dalla seguente:

    "l) programma dell'organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione, anche in relazione alle ricadute occupazionali derivanti dai medesimi processi o dal ricorso ad altre forme di rapporto di lavoro atipico".

  14. All'art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto A del CCNL del 16 febbraio 1999, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente lettera:

    "m) obiettivi e modalita' attuative del piano operativo predisposto dagli organi preposti alla gestione in relazione ai processi di esternalizzazione delle attivita' e dei servizi propri dell'ente, nonche' dei processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno".

  15. All'art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto A, del CCNL del 16 febbraio 1999, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente lettera:

    "d) gli obiettivi e le modalita' attuative del piano operativo, anche con riferimento all'economicita', all'efficacia ed alle professionalita' necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attivita' e dei servizi propri dell'ente, nonche' ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno.".

  16. All'art. 4, comma 3, lettera A) del CCNL del 16 febbraio 1999 e' aggiunto il seguente ulteriore alinea:

    "- le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attivita' e dei servizi propri dell'ente, nonche' di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno".

  17. All'art. 7 (Comitato pari opportunita), del CCNL del 16 febbraio 1999, il comma 1 e' sostituito dai seguenti commi:

    "1. Gli enti, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 165 del 2001, di concerto con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999, promuovono, anche in relazione alle modalita' contenute nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna) la predisposizione di piani di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto, la piena realizzazione di pari opportunita' di lavoro e nel lavoro tra donne ed uomini.

    1-bis. In tale ambito, i Comitati per le pari opportunita', istituiti presso ciascun ente, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lettera d), svolgono i seguenti compiti:

    1. raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'ente e' tenuto a fornire;

    2. formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lettera A);

    3. promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignita' delle persone nonche' azioni positive ai sensi del decreto legislativo dell'11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna);

    4. promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate alle esigenze delle donne e di quelle degli uomini, redigendo, ad esempio, un bilancio di genere, come previsto dalla "Direttiva sulle misure per attuare parita' e pari opportunita' tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche" emanata dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione di concerto con la Ministra per i diritti e le pari opportunita' in data 24 maggio 2007;

    5. diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonche' di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunita' e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti.

    1-ter. Ai fini del comma 1-bis gli enti, secondo quanto indicato dalla Direttiva di cui al comma 1-bis, lettera d), evidenziano nei propri bilanci annuali le attivita' e le risorse destinate all'attuazione della Direttiva stessa.".

  18. La quota minima di risorse da destinare alla contrattazione a livello di struttura periferica, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del CCNL del 9 ottobre 2003, e' elevata al 20% L'incremento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati presso le strutture periferiche, in correlazione con l'utilizzo delle predette risorse, e' accertato attraverso strumenti di verifica anche basati sul grado di soddisfazione dell'utenza e sulla adozione e pubblicizzazione delle carte di servizio, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 25.

    Titolo III

    SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

    Capo I
    Premessa

    Art. 5.

    Obiettivi e finalita'

  19. Il nuovo sistema di classificazione del personale, in continuita' con il previgente sistema introdotto dal CCNL del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT