Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici, biennio economico 2004-2005.
In data 8 maggio 2006 alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna (firmato) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
|Confederazioni Organizzazioni Sindacali |Sindacali ---------------------------------------------------------------------
CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato ---------------------------------------------------------------------
| CISL
CISL/FPS (firmato) |(firmato) ---------------------------------------------------------------------
UIL/PA (firmato) | UIL (firmato) ---------------------------------------------------------------------
CSA DI CISAL/FIALP (firmato) | (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill| CISAL parastato) |(firmato) ---------------------------------------------------------------------
| RDB CUB (non
RDB PI (non firmato) |firmato)
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del Comparto degli enti pubblici non economici biennio economico 2004-2005.
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
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Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL sottoscritto in data 9 ottobre 2003.
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Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
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Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
Art. 2.
Incrementi dello stipendio tabellare
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Gli stipendi tabellari di cui all'art. 22, comma 4, del CCNL del 9 ottobre 2003 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
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Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
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Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonche' della determinazione della misura...
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