Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici, biennio economico 2004-2005.

Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto enti pubblici non economici biennio economico 2004-2005.

In data 8 maggio 2006 alle ore 11.00 ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente Cons. Raffaele Perna (firmato) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

|Confederazioni Organizzazioni Sindacali |Sindacali ---------------------------------------------------------------------

CGIL/FP (firmato) | CGIL (firmato ---------------------------------------------------------------------

| CISL

CISL/FPS (firmato) |(firmato) ---------------------------------------------------------------------

UIL/PA (firmato) | UIL (firmato) ---------------------------------------------------------------------

CSA DI CISAL/FIALP (firmato) | (fialp/cisal-usppi/cuspp-cisas/epne-confail-confill| CISAL parastato) |(firmato) ---------------------------------------------------------------------

| RDB CUB (non

RDB PI (non firmato) |firmato)

Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del Comparto degli enti pubblici non economici biennio economico 2004-2005.

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL sottoscritto in data 9 ottobre 2003.

  2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

  3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

    Art. 2.

    Incrementi dello stipendio tabellare

  4. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 22, comma 4, del CCNL del 9 ottobre 2003 sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

  5. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.

    Art. 3.

    Effetti dei nuovi stipendi

  6. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonche' della determinazione della misura...

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