COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali - biennio economico 2008-2009. (09A10231)

Il giorno 31 luglio 2009, alle ore 12,00, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL del personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie Locali per il biennio economico 2008-2009 tra:

L'A.Ra.N. nella persona del Presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato) e le seguenti:

organizzazioni sindacali:

CGIL FP (firmato)

CISL FPS (firmato)

UIL FPL (firmato)

CSA Regione e autonome locali (ammessa con riserva) (firmato)

confederazioni sindacali:

CGIL (firmato)

CISL (firmato)

UIL (firmato)

CISAL (ammessa con riserva) (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni e autonomie locali relativo al biennio economico 2008-2009.

Allegato

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali indicati dall'art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007, di seguito denominati «Enti», in servizio alla data del 1° gennaio 2008 o assunto successivamente.

  2. Al personale delle IPAB, ancorche' interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.

  3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilita' in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.

  4. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

  5. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.

  6. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli Enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 5.

  7. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come d.lgs. n. 165 del 2001.

  8. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

TITOLO II

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Art. 2.

Stipendi tabellari

  1. Lo stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie, come definito nella tabella B allegata al CCNL dell'11 aprile 2008, e' incrementato degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, allegata al presente contratto, con le decorrenze ivi previste.

  2. A seguito dell'applicazione della disciplina del comma 1, gli importi annui lordi dello stipendio tabellare delle posizioni economiche iniziali e di sviluppo delle diverse categorie del sistema di classificazione sono rideterminati nelle misure e nelle decorrenze stabilite nelle allegate tabelle B e C.

  3. Sono confermati:

    1. la tredicesima mensilita', secondo la...

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