COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del Consiglio nazionale dell''economia e del lavoro (CNEL) - Parte normativa quadriennio 2006-2009 e parte economica biennio 2006-2007.

Il giorno 18 novembre 2008 alle ore 9,30, presso la sede del-l'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri ................................... Firmato. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

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Organizzazioni sindacali | Confederazioni sindacali =====================================================================

CGIL FP Firmato| CGIL Firmato

CISL FPS Firmato| CISL Firmato

UIL PA| UIL Firmato

UGL FEDEP Firmato| UGL Firmato

COBAS PI Non firma| COBAS Non firma

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del CNEL per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Allegato -

PERSONALE NON DIRIGENTE DEL CNEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO QUADRIENNIO NORMATIVO

2006-2009 BIENNIO ECONOMICO 2006-2007

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente Contratto collettivo nazionale stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (d'ora in avanti CNEL).

  2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.

    Art. 2.

    Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  3. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed e' valido dal 1 gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

  4. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza del CNEL con idonea pubblicita' da parte dell'ARAN.

  5. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dal CNEL entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

  6. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta, altresi', fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  7. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.

  8. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del CNEL sara' corrisposta la relativa indennita' secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita' si applica la procedura di cui agli articoli 47 e 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

  9. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.

Titolo II

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

Art. 3.

Conferma dell'ordinamento professionale

  1. Si conferma l'ordinamento professionale previsto dal CCNL del 18 luglio 2006, con le modifiche di seguito riportate.

  2. All'art. 15 del CCNL del 18 luglio 2006 (Progressione all'interno del sistema di classificazione), e' aggiunto il seguente comma:

    2. Le progressioni di cui al precedente comma 1, lettere a) e b) devono tendere alla valorizzazione del lavoro dei dipendenti, tenendo conto in modo significativo dei risultati conseguiti dagli stessi, opportunamente valutati, attraverso metodologie che apprezzino la qualita' dell'esperienza professionale maturata, eventualmente supportata da titoli coerenti con la posizione da ricoprire

    .

  3. All'art. 16 del CCNL 18 luglio 2006 (Progressioni verticali tra le aree), e' aggiunto il seguente comma:

    6 Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 60, comma 1, lettera a) e b) (sanzioni e procedimento disciplinare), del CCNL 14 febbraio 2001, come sostituito dall'art. 27 del CCNL del 18 luglio 2006, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado

    .

  4. All'art. 18 del CCNL del 18 luglio 2006 (sviluppi economici all'interno delle aree), e' aggiunto il seguente comma:

    5. La contrattazione integrativa determina un periodo minimo di permanenza nella fascia retributiva, non inferiore a due anni, necessario per il passaggio alla fascia immediatamente superiore

    .

  5. All'art. 19, comma 4 del CCNL del 18 luglio 2006 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area), dopo le parole «sviluppo economico» e' aggiunto il seguente periodo:

    Con particolare riferimento all'esperienza professionale occorre, altresi', evitare di considerare la mera anzianita' di servizio ed altri riconoscimenti puramente formali, nell'ottica di valorizzare le capacita' reali dei dipendenti, selezionati in base alle loro effettive conoscenze e a quello che gli stessi sono in grado di fare

    .

  6. All'art. 19 del CCNL del 18 luglio 2006 (Procedure e criteri di selezione per lo sviluppo economico all'interno dell'area), e' aggiunto il seguente comma:

    5. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati o da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 60, comma 1, lettera a) e b) (sanzioni e procedimento disciplinare), del CCNL 14 febbraio 2001, come sostituito dall'art. 27 del CCNL del 18 luglio 2006, o da misure cautelari di sospensione dal servizio, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado

    .

Titolo III

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

Misurazione e valutazione della qualita' dei servizi

Art. 4.

Obiettivi di carattere generale

  1. Al fine di potenziare ed incrementare la capacita' di rispondere in modo sempre piu' mirato ai compiti istituzionali, nonche' di perseguire maggiori livelli di efficacia ed efficienza nell'erogazione dei servizi resi, il CNEL, nell'ambito delle linee generali di indirizzo e del sistema delle relazioni sindacali, individua idonei strumenti che consentono di valutare la qualita' dell'attivita' svolta per il perseguimento dei propri fini istituzionali. A tal fine, sono potenziati i sistemi di misurazione, verifica ed incentivazione della qualita' dei servizi e delle funzioni pubbliche, realizzando in particolare la piu' ampia valorizzazione della professionalita' dei dipendenti.

  2. L'ampliamento e la diffusione di metodi fondati sulla fissazione degli obiettivi e sulla misurazione dei risultati dell'azione amministrativa costituiscono la base dei processi di rinnovamento e riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni.

  3. La misurazione dei servizi erogati costituisce lo strumento con cui valutare il conseguimento degli obiettivi delle azioni amministrative.

  4. Considerata la stretta correlazione tra attivita' di misurazione e valutazione dei risultati organizzativi e l'apporto lavorativo collettivo ed individuale al raggiungimento degli stessi, le parti convengono sull'opportunita' di definire adeguati meccanismi diretti a regolare ed indirizzare i comportamenti e le azioni dell'amministrazione al fine di verificare la qualita' e i livelli delle prestazioni dei dipendenti, mediante idonei strumenti che valorizzino il merito, l'impegno e la produttivita'.

  5. In tale contesto, la formazione costituisce il presupposto strategico e funzionale per la diffusione della cultura della misurazione e per l'introduzione di prassi gestionali innovative. Periodicamente saranno effettuate analisi e valutazioni delle prestazioni del personale, ai fini dell'individuazione dei fabbisogni formativi, orientate ai cambiamenti organizzativi e relazionali necessari per il miglioramento della qualita' dei servizi.

    Art. 5.

    Valutazione dell'apporto individuale

  6. La valutazione dei dipendenti e' componente essenziale del rapporto di lavoro ed e' finalizzata a valorizzare le competenze e le capacita' di sviluppo professionale degli stessi, nonche' a verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel rispetto di quanto previsto dal vigente sistema delle relazioni sindacali. La valutazione dell'apporto individuale tiene conto dei parametri individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2 (contrattazione integrativa) del CCNL del 14 febbraio 2001.

  7. Ai fini della valorizzazione delle competenze e delle capacita' professionali, la valutazione, oltre che dei parametri individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL del 14 febbraio 2001, tiene conto, quale titolo aggiuntivo, nel rispetto del vigente sistema delle relazioni sindacali, del contributo fornito dal dipendente attraverso proposte ed iniziative innovative finalizzate, in...

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