COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali, quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

Il giorno 11 aprile 2008, alle ore 10,00, ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN: nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato e le seguenti:

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Organizzazioni Sindacali | Confederazioni Sindacali ===================================================================== CGIL FP (firmato) |CGIL (firmato) CISL FPS (firmato) |CISL (firmato) UIL FPL (firmato) |UIL (firmato) CSA Regioni e Autonomie Locali (firmato) |CISAL (firmato) DICCAP (Snalcc-Fenal-Sulpm) (firmato) |CONFSAL (firmato)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

Allegato

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del Comparto delle regioni e delle autonomie locali indicati dall'art. 9, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007, di seguito denominati «enti», in servizio alla data del 1° gennaio 2006 o assunto successivamente.

  2. Al personale delle IPAB, ancorche' interessato da processi di riforma e trasformazione, si applica il CCNL del comparto regioni e autonomie Locali sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente contratto, della nuova e specifica disciplina contrattuale nazionale del rapporto di lavoro del personale.

  3. Al restante personale del comparto soggetto a processi di mobilita' in conseguenza di provvedimenti di soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, riguardanti l'ente di appartenenza, si applica il contratto collettivo nazionale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, sino alla individuazione o definizione, previo confronto con le organizzazioni sindacali nazionali firmatarie del presente CCNL, della nuova e specifica disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale.

  4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni e' riportato nel testo del presente contratto come decreto legislativo n. 165 del 2001.

  5. Per quanto non previsto dal presente contratto collettivo, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.

    Art. 2.

    Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

  6. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa ed e' valido dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.

  7. Gli effetti del presente contratto decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo specifica e diversa prescrizione e decorrenza espressamente prevista dal contratto stesso.

  8. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2.

  9. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresi' fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.

  10. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette.

  11. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sara' corrisposta la relativa indennita' secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per le modalita' di erogazione di detta indennita', l'ARAN stipula apposito accordo, ai sensi degli articoli 47 e 48, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli importi dell'indennita' di vacanza contrattuale, erogati sulla base dello specifico accordo di cui al presente articolo, sono successivamente riassorbiti negli incrementi stipendiali derivanti dal rinnovo contrattuale.

  12. Fino alla definizione di un nuovo assetto della contrattazione collettiva, in sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dal citato Accordo del 23 luglio 1993.

Titolo II

RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

Disposizioni disciplinari

Art. 3.

Codice disciplinare

  1. Nel rispetto del principio di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni in relazione alla gravita' della mancanza, e in conformita' a quanto previsto dall'art. 55 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, il tipo e l'entita' di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:

    1. intenzionalita' del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilita' dell'evento;

    2. rilevanza degli obblighi violati;

    3. responsabilita' connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

    4. grado di danno o di pericolo causato all'ente, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio determinatosi;

    5. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;

    6. al concorso nella mancanza di piu' lavoratori in accordo tra di loro.

  2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4, 5 e 6, gia' sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravita' tra quelle previste nell'ambito dei medesimi commi.

  3. Al dipendente responsabile di piu' mancanze compiute con unica azione od omissione o con piu' azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, e' applicabile la sanzione prevista per la mancanza piu' grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravita'.

  4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica, graduando l'entita' delle sanzioni in relazione ai criteri del comma 1, per:

    1. inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonche' dell'orario di lavoro;

    2. condotta non conforme ai principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico;

    3. negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilita', debba espletare attivita' di custodia o vigilanza;

    4. inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;

    5. rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

    6. insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati.

    L'importo delle ritenute per multa sara' introitato dal bilancio dell'ente e destinato ad attivita' sociali a favore dei dipendenti.

  5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica, graduando l'entita' della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:

    1. recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;

    2. particolare gravita' delle mancanze previste al comma 4;

    3. assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entita' della sanzione e' determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravita' della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi;

    4. ingiustificato ritardo, non superiore a dieci giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;

    5. svolgimento di attivita' che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio;

    6. testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;

    7. comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;

    8. alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;

    9. manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della liberta' di pensiero, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 300 del 1970;

    10. atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignita' della persona;

    11. violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato...

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