La direttrice generale e Winston s. Churchill

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2/2014 Arch. loc. e cond.
VARIE
LA DIRETTRICE GENERALE
E WINSTON S. CHURCHILL
Circolare Direzione Generale Attività Produttive Com-
mercio e Turismo (Emilia-Romagna) 13 maggio 2013, P.G.
2013.0116541. Comunicazione in merito alla nuova
disciplina del condominio di cui alla Legge 11 dicem-
bre 2012, n. 220 con riferimento alla possibilità del
condomino di distaccarsi dall’impianto centralizzato di
riscaldamento.
Con la presente s’intende fornire risposta ai numerosi
quesiti pervenuti in merito alle potenziali interferenze tra
le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 11 dicembre 2012,
n. 220 in oggetto e le disposizioni regionali in materia di
rendimento energetico degli edif‌ici di cui all’Allegato 2
della DAL 156/08 e s.m.i., con particolare riferimento a
quelle che attengono agli impianti termici centralizzati.
I quesiti sono originati dalle disposizioni di cui all’art. 3
della L. 11 dicembre 2012, n. 220 che riporta “Modif‌iche alla
disciplina del condominio negli edif‌ici”. In esso si prevede la
modif‌ica dell’art. 1118 del codice civile in materia di “diritti
dei partecipanti sulle parti comuni”, disponendo che:
“Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, sal-
vo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al
valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. Il condo-
mino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.
Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contri-
buire alle spese per la conservazione delle parti comuni,
neanche modif‌icando la destinazione d’uso della propria
unità immobiliare, salvo quanto disposto da leggi speciali.
Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto
centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se
dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzio-
namento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal
caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento
delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’im-
pianto e per la sua conservazione e messa a norma”.
Si intende qui esaminare l’impatto che le disposizioni
di cui al terzo alinea del “nuovo” art. 1118 c.c. potrebbero
presentare sulla disciplina regionale in materia di ren-
dimento energetico degli edif‌ici di cui alla DAL 156/08 e
s.m.i., con particolare riferimento a quelle disposizioni
che prevedono:
negli edif‌ici di nuova costruzione con più di 4 unità
immobiliari, l’obbligo di prevedere la progettazione e l’in-
stallazione di impianti termici centralizzati;
negli edif‌ici esistenti con più di 4 unità immobiliari
dotati di impianto termico centralizzato, l’impedimento
a procedere alla trasformazione dell’impianto stesso in
singoli impianti con generatori di calore autonomi.
La disciplina della Regione Emilia-Romanga in materia
di rendimento energetico degli edif‌ici, che costituisce rife-
rimento unico sul territorio regionale per quanto riguarda
la progettazione e la realizzazione degli edif‌ici, è costituita
dalla citata Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 156
del 4 marzo 2008 “Atto di indirizzo e coordinamento sui re-
quisiti di rendimento energetico e sulle procedure di cer-
tif‌icazione energetica degli edif‌ici”, che dà attuazione alla
Direttiva Europea 2002/91/CE nel rispetto degli indirizzi
generali contenuti nel relativo provvedimento nazionale
di recepimento (D.Lgs. 192/2005 e s.m.i.).
In Allegato 2 della citata DAL 156/08 sono riportati i
requisiti tecnici di rendimento energetico previsti per gli
edif‌ici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a inter-
vento edilizio. Dopo l’emanazione dell’Atto, tali requisiti
sono stati aggiornati con DGR n. 1362 del 20 settembre
2010, e poi ancora con DGR n. 1366 del 26 settembre 2011,
in coerenza con l’evoluzione normativa sovraordinata.
In particolare, sono oggetto dei quesiti i punti 4 e 5 (poi
rinumerati come 8 e 9 nelle successive citate revisioni)
dell’Allegato 2 della DAL 156/08, che riportano le seguenti
previsioni:
8) Nei casi di cui al punto 3.1, lettera a) del presente
atto, e nel caso di nuova installazione di impianti termici
in edif‌ici esistenti, per gli edif‌ici con numero di unità im-
mobiliari superiore a 4, appartenenti alle categorie E1 ed
E2, così come classif‌icati in base alla destinazione d’uso
agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede progettuale di
prevedere la realizzazione di impianti termici centralizzati
per la climatizzazione invernale.
Nel caso di edif‌ici pubblici o a uso pubblico, così come de-
f‌initi nell’Allegato 1 del presente Atto, tale obblio è esteso:
- a tutti gli edif‌ici, indipendentemente dal numero di
unità immobiliari;
- agli impianti termici per la climatizzazione estiva,
qualora quest’ultima fosse prevista.
È possibile derogare a tale obbligo in presenza di speci-
f‌ica relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che atte-
sti il conseguimento di un analogo e migliore rendimento
energetico dell’edif‌icio mediante l’utilizzo di una diversa
tipologia d’impianto.
9) In tutti gli edif‌ici esistenti con un numero di unità
immobiliari superiore a 4, e in ogni caso per potenze no-
minali del generatore di calore dell’impianto centralizzato
maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie
E1 ed E2, così come classif‌icati in base alla destinazio-
ne d’uso all’articolo 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di interventi
di ristrutturazione dell’impianto termico non è possibile
prevedere la trasformazione da impianti termici cen-
tralizzati ad impianti con generazione di calore separata
per singola unità immobiliare. È possibile derogare a tale
obbligo in presenza di specif‌ica relazione sottoscritta da
un tecnico abilitato che attesti il conseguimento mediante

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