Il direttore del periodico online non è responsabile del delitto di omesso controllo ai sensi dell'art. 57 c.p.

AutoreLogroscino Stefano
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giur
5/2012 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
IL DIRETTORE DEL
PERIODICO ON-LINE NON È
RESPONSABILE DEL DELITTO DI
OMESSO CONTROLLO AI SENSI
DELL’ART. 57 C.P.
di Stefano Logroscino
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La responsabilità oggettiva in riferimento
alla responsabilità da omesso controllo del direttore del pe-
riodico. 3. L’art. 57 c.p. - La responsabilità del direttore per
omesso controllo. 4. La Sentenza della Corte di Cassazione n.
44126/2011. 5. Osservazioni conclusive.
1. Premessa
Storicamente la responsabilità penale oggettiva ha
trovato ampi margini d’applicazione nel nostro Paese f‌in
oltre l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.
Del resto, il codice Rocco presenta numerose fattispecie di
reato che prevedono la responsabilità oggettiva dell’agen-
te. Tra queste, l’art. 57 c.p. prevedeva la responsabilità
oggettiva del direttore del periodico per omesso controllo
del contenuto delle pubblicazioni. Tale norma, a seguito
della pronuncia costituzionale n. 3/56, è stata riformulata
nel 1958. Oggi, infatti, il testo della norma richiede, sotto
il prof‌ilo soggettivo, la colpa del direttore. Con la sentenza
della quinta Sezione della Corte di Cassazione del 29 no-
vembre 2011 è stata esclusa la rilevanza penale, ai sensi
dell’art. 57 c.p., dell’omesso controllo del direttore della
testata on-line circa i commenti inseriti dai lettori, in ri-
ferimento sia al difetto del requisito della tipicità rispetto
al testo della norma dell’art. 57 c.p., sia all’impossibilità
da parte del direttore di effettuare un controllo effettivo
sull’inserimento di tali commenti, pena la riesumazione
della responsabilità oggettiva di quest’ultimo.
2. La responsabilità oggettiva in riferimento alla re-
sponsabilità da omesso controllo del direttore del pe-
riodico
Con la sentenza in rassegna, la quinta Sezione della
Corte di Cassazione ha stabilito l’irrilevanza penale, in
riferimento alla fattispecie delittuosa prevista dall’art.
57 c.p., dell’omesso controllo da parte del direttore di un
periodico on-line volto a prevenire la commissione di reati
mediante la pubblicazione.
Per comprendere le ragioni di tale pronuncia, è neces-
sario ripercorrere brevemente l’iter giurisprudenziale e
normativo che ha portato all’attuale formulazione dell’art.
57 c.p.. Con l’avvento della Costituzione repubblicana, e,
in particolare, con l’introduzione del principio fondamen-
tale della personalità della responsabilità penale ad opera
dell’art. 27, comma 1, Cost., oltre che del principio riedu-
cativo della pena ai sensi del terzo comma del medesimo
articolo, si venne a creare un problema di coordinamento
con diverse norme penali incriminatrici che delineavano
fattispecie nelle quali si prevedeva una responsabilità og-
gettiva a carico del soggetto agente. In sostanza, dunque,
sulla base di tali fattispecie, la responsabilità del reo ve-
niva riconosciuta in presenza del mero riscontro del nesso
di causalità materiale tra condotta ed evento, indipenden-
temente dall’accertamento dell’elemento psicologico del
reato. L’art. 57 c.p. disciplinava, appunto, una fattispecie
in cui la responsabilità del direttore del giornale veniva
attribuita sulla base solamente del criterio oggettivo del
riscontro del nesso di causalità tra la condotta omissiva
di quest’ultimo (ovvero l’omesso controllo sul contenuto
penalmente rilevante degli articoli che venivano pubbli-
cati sul giornale da questi diretto) e l’evento (ovvero la
commissione di un reato mediante la pubblicazione) e ciò
“(omissis) a prescindere dalla prova del carattere colposo
del comportamento omissivo medesimo (omissis) (1).
In tale contesto, la Corte Costituzionale, chiamata a pro-
nunciarsi sul punto, nel 1956, con la sentenza n. 3/56 (2),
pur non dichiarando l’incostituzionalità dell’art. 57 c.p.,
auspicò un intervento legislativo per porre rimedio a tale
situazione di empasse. A due anni di distanza, il legislato-
re, con la legge n. 127/58, ha dato seguito alle ‘richieste’
della Corte Costituzionale riformulando l’art. 57 c.p. con
l’introduzione del testo attuale, che prevede la colpa come
elemento psicologico essenziale ad integrare la fattispecie
di omesso controllo del direttore del giornale.
3. L’art. 57 c.p. - La responsabilità del direttore per
omesso controllo
La norma dell’art. 57 c.p., nella sua attuale formulazio-
ne, punisce il direttore o il vicedirettore responsabile di un
periodico il quale abbia omesso di controllare, in virtù del
proprio ruolo di supremazia all’interno della redazione,
che il contenuto di un contributo pubblicato sulla testata
da lui diretta fosse tale da conf‌igurare un’ipotesi di reato
e, sempre che, sotto il prof‌ilo dell’elemento soggettivo del
reato, il fatto possa essere addebitato a titolo di colpa.
Si tratta di un reato colposo, c.d. omissivo improprio (o
commissivo mediante omissione), in quanto l’evento del
reato (cioè la commissione di un reato mediante la pub-
blicazione di un testo diffamatorio) è eziologicamente
connesso alla condotta omissiva di un soggetto che aveva
l’obbligo giuridico di impedire la realizzazione dell’evento
stesso. Si parla, in tal senso, di “posizione di garanzia” per
descrivere l’obbligo giuridico in capo ad un determinato
soggetto, di impedire la realizzazione dell’evento scon-
giurato. A tale proposito, l’art. 40, comma 2, c.p., prevede,
infatti, che “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo
giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”, secondo il
principio dell’equivalenza tra condotta attiva e condotta

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