DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 novembre 2011, n. 284 - Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 14 dicembre 2011) IL PRESIDENTE
(Omissis);
Decreta:
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E' emanato il 'Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)', nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
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E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
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Il presente decreto verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
TONDO
Regolamento concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
Art. 1.
Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), di seguito denominato Fondo.
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Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge regionale 20/2005, il Fondo e' finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 20/2005, con esclusione dei servizi di cui agli articoli 4, comma 2, lettera c-bis), e 5, comma 5, della legge regionale 20/2005, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, a partire dall'anno scolastico 2010/2011 e fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accreditamento dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'art. 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres.
(Regolamento recante requisiti e modalita' per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonche' modalita' per l'avvio e l'accreditamento, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).
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Il presente regolamento stabilisce altresi' gli elementi per l'individuazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.
Art. 2.
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
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nidi d'infanzia: i servizi per la prima infanzia di cui all'art. 3 della legge regionale 20/2005 gestiti dai soggetti individuati dall'art. 6 della medesima legge, autorizzati o avviati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Regione n.
230/Pres. /2011;
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servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia: i servizi integrativi di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), ed i servizi sperimentali di cui l'art. 5, commi 1, 2, 3 della legge regionale 20/2005, gestiti dai soggetti individuati dall'art. 6 della medesima legge, autorizzati o avviati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Regione n. 230/Pres./2011;
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nucleo familiare: il nucleo familiare cosi' come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59...
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