DELIBERAZIONE 12 febbraio 1987, n. 94 - Direttive per la concessione di benefici agevolativi alle cooperative di cui alla legge 27 febbraio 1985, n. 49

Coming into Force04 Aprile 1987
Enactment Date12 Febbraio 1987
Published date20 Marzo 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/20/087U0094/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.66 del 20-03-1987 - Suppl. Ordinario n. 36
Articoli
Art 1.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49, che istituisce, tra l'altro, il "Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione" per la concessione di contributi a cooperative costituite tra dipendenti provenienti da aziende in crisi;

Vista la propria delibera in data 19 dicembre 1985, adottata in applicazione dell'art. 19 della medesima legge che demanda al CIPI, su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di determinare direttive per la concessione del contributo a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge citata, nonche' per il coordinamento con le altre agevolazioni alle iniziative industriali previste da leggi statali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 611/1986 relativo all'approvazione dell'elenco dei decreti e degli altri atti da inserire nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 1, primo comma e quarto comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839;

Vista la nota in data 16 gennaio 1987 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha comunicato che la commissione delle Comunita' europee ha dato il proprio assenso per l'applicazione della legge n. 49/1985;

Ritenuto di integrare le direttive di cui alla citata delibera CIPI del 19 dicembre 1985 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 gennaio 1986, n. 22, con ulteriori indicazioni coerenti con gli orientamenti emersi nei contatti con la commissione delle Comunita' europee;

Su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera:

  1. I contributi a fondo perduto di cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, da destinare alle societa' finanziarie di cui all'art. 16, possono essere concessi per iniziative di cooperative di produzione e lavoro costituite da non piu' di 100 soci lavoratori.

    Nel caso di iniziative di cooperative di produzione e lavoro operanti nel settore tessile e abbigliamento il numero dei soci lavoratori non potra' superare le 50 unita' lavorative.

  2. I contributi predetti possono tuttavia essere concessi, in via eccezionale...

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