DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 2006, n. 246 - Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 7, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea, ed in particolare l'allegato C;

Viste le direttive 2003/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003 e 2005/23 della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione, certificazione e servizi di guardia per i marittimi che prestano servizio a bordo di una nave battente la bandiera di uno Stato membro;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modifiche;

Visto il regolamento di esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante adesione alla convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante il regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Vista la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare;

Visto l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce il Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), che accentra i compiti del Comitato di cui all'articolo 23 della direttiva 2001/25/CE;

Vista la direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che ha modificato gli articoli 1, punti 16, 17, 18, 21, 23 e 24, 22 e 23 della direttiva 2001/25/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, recepita con decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 119;

Visto il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima;

Viste le risoluzioni MSC. 66(68) e MSC. 67(68) del Comitato per la sicurezza marittima dell'Organizzazione marittima internazionale, entrate in vigore il 1° gennaio 1999;

Considerato che la risoluzione MSC 66(68) ha aggiunto alla Convenzione STCW 78, nella sua versione aggiornata, la nuova regola V/3 che stabilisce nuovi requisiti minimi obbligatori in materia di formazione e qualifiche di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha espresso il parere nel termine previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisito il parere della IX Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera dei deputati, espresso nella seduta del 29 marzo 2006;

Considerato che il Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle infrastrutture e dei trasporti, delle comunicazioni e della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dell'ambiente e della tutela del territorio e del lavoro e delle politiche sociali;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324

  1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, di seguito denominato: «decreto», dopo la lettera qq), sono aggiunte le seguenti:

    qq-bis) "Comitato" Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (Comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002;

    qq-ter) "Agenzia" l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002.

    .

  2. Il comma 1 dell'articolo 8 del decreto e' sostituito dal seguente:

    1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i marittimi che non possiedono il certificato adeguato, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera nn), relativo all'espletamento di funzioni diverse da quelle di comandante e di primo ufficiale di coperta rilasciati da un Paese terzo che e' parte della Convenzione STCW, possono essere autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro purche' sia stata adottata, da parte delle amministrazioni competenti per materia, mediante la procedura definita nell'allegato II, lettera C), una decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.

    .

  3. Il comma 5 dell'articolo 17 del decreto e' sostituito dal seguente:

    5. A bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato membro devono essere previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorita' di terra in una lingua comune o nella lingua di tale autorita'. Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4 della Convenzione SOLAS.

    .

  4. Il punto 3 della Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto e' sostituito dal seguente:

    3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai paragrafi 4, 7, e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

    .

  5. Dopo la Regola V/2 del Capitolo V dell'Allegato I del decreto e' inserita la seguente:

    Regola V/2-bis

    (Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro).

    1. La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, determinano l'applicabilita' dei requisiti di cui alla presente regola al personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.

    2. Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle responsabilita' individuali.

    3. Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui ai seguenti paragrafi 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di competenza previsti nei cinque anni precedenti.

    4. Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del Codice STCW.

    5. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e responsabilita' specifici a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3, paragrafo 2, del Codice STCW.

    6. Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a bordo di navi da passeggeri, deve aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3, paragrafo 3, del Codice STCW.

    7. I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilita' specifiche per l'imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del Codice STCW.

    8. I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri, devono aver frequentato con esito positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del Codice STCW.

    9. Le Amministrazioni competenti per materia, di cui all'articolo 3, provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente regola.

    .

  6. L'allegato II del decreto e' sostituito dal seguente:

    Allegato II.

    PROCEDURE E CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO UN CERTIFICATO O SOTTO LA CUI AUTORITA' E' STATO RILASCIATO UN CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, NONCHE' PER IL RICONOSCIMENTO DI ISTITUTI, ENTI O SOCIETA' DI FORMAZIONE MARITTIMA E DI PROGRAMMI E CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE MARITTIMA DI CUI ALL'ARTICOLO 13. A) Criteri per l'accreditamento o il riconoscimento di...

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