DECRETO 30 dicembre 2008 - Direttive per l''attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell''articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico», ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 1° febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto il decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005, con il quale il Dipartimento del Tesoro e' stato autorizzato ad effettuare le operazioni di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, a valere sul «conto di disponibilita'», mediante depositi o impieghi sul mercato monetario nonche' attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro i limiti previsti dal medesimo decreto ministeriale;

Considerato che il Dipartimento del Tesoro pone in essere:

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, gia' International Swap Dealers Association (I.S.D.A.), associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridico-finanziario l'equilibrio delle condizioni contrattuali fra le controparti;

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