Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante ´testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblicoª, ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro:

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';

di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati;

di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri strumenti previsti dalla prassi dei mercati finanziari internazionali;

Visto il decreto ministeriale n. 73150 del 4 agosto 2003, come modificato dal decreto ministeriale n. 9487 del 10 febbraio 2005, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione;

Visto il decreto ministeriale n. 83002 del 30 dicembre 2005, con il quale il Dipartimento del tesoro e' stato autorizzato ad effettuare le operazioni di cui al menzionato art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, a valere sul ´conto di disponibilitaª, mediante depositi o impieghi sul mercato monetario nonche' attraverso il ricorso ad altre operazioni in uso nei mercati finanziari, entro i limiti previsti dal medesimo decreto ministeriale;

Considerato che il Dipartimento del tesoro pone in essere:

in occasione delle operazioni di ristrutturazione del debito pubblico, accordi con istituzioni finanziarie al fine di regolamentare le operazione medesime;

accordi di carattere generale con le medesime istituzioni finanziarie, al fine di disciplinare i predetti contratti, secondo quanto stabilito dall'International Swap & Derivatives Association, gia' International Swap Dealers Association (I.S.D.A.), associazione di categoria tesa a garantire dal punto di vista giuridico-finanziario l'equilibrio delle condizioni...

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