Direttive per l'attuazione delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396 (testo unico delle disposizioni in materia di debito pubblico).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico; Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, nonche' l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu' dei quali il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento tramite l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di prestiti internazionali e di buoni del Tesoro poliennali; Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti ogni caratteristica e modalita' di emissione dei titoli e dei prestiti pubblici, e puo' procedere al rimborso anticipato e ad operazioni di concambio tra titoli emessi e da emettere; Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, che attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la facolta' di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi sono stabilite con suoi decreti; Visto il decreto ministeriale n. 73150 in data 4 agosto 2003, con il quale vengono regolate le operazioni di concambio di titoli di Stato da effettuare tramite sistemi telematici di negoziazione; Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto legislativo n.

396/2003, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro

di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; di disporre, per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, l'emissione temporanea di tranches di prestiti vigenti attraverso il ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in uso nei mercati; di procedere, ai fini della ristrutturazione del debito pubblico interno ed estero, al rimborso anticipato dei titoli, a trasformazioni di scadenze, ad operazioni di scambio nonche' a sostituzione tra diverse tipologie di titoli o altri...

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