DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2004, n. 331 - Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A; Vista la direttiva 2003/61/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere, 66/402/CEE, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali, 68/193/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, 92/33/CEE, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, 92/34/CEE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, 98/56/CE, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, 2002/54/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, 2002/55/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, 2002/56/CE, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate, e 2002/57/CE, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative comunitarie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, e succesive modificazioni; Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 697; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698; Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2004; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 23 settembre 2004; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
-
Il presente decreto stabilisce disposizioni concernenti prove ed analisi sulle sementi di piante foraggere, sulle sementi di cereali, sui materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, sulle piantine di ortaggi e sui materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sulle sementi di barbabietole, sulle sementi di ortaggi, sui tuberi-seme di patate, sulle sementi di piante oleaginose e da fibra.
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L'art. 1 e l'allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003), cosi' recitano
´Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
-
I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto...
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