DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 26 marzo 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee

Scajola, Ministro dello sviluppo economico

Alfano, Ministro della giustizia

Maroni, Ministro dell'interno

Frattini, Ministro degli affari esteri

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Brambilla, Ministro per il turismo Visto, il Guardasigilli: Alfano

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo dell'art. 117 della Cost.:

Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata dallo

Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello

Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;

referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello

Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, province e citta' metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo;

coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;

previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potesta' regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione puo' concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

.

- L'art. 41, della legge 7 luglio 2009 n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161,

S.O., cosi' recita:

Art. 41 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno). - 1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre

2006, relativa ai servizi nel mercato interno, da adottare su proposta del Ministro per le politiche europee e del

Ministro dello sviluppo economico ovvero del Ministro con competenza prevalente in materia, di concerto con i

Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e con gli altri Ministri interessati, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' art. 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire la liberta' di concorrenza secondo condizioni di pari opportunita' ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato nonche' assicurare agli utenti un livello essenziale ed uniforme di condizioni di accessibilita' all'acquisto di servizi sul territorio nazionale, ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione;

b) promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualita' dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche;

c) prevedere che le disposizioni dei decreti legislativi si applichino a tutti i servizi non esplicitamente esclusi dall'art. 2, paragrafi 2 e 3, e, relativamente alla libera prestazione di servizi, anche dall'art. 17 della direttiva;

d) definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione;

e) semplificare i procedimenti amministrativi per l'accesso alle attivita' di servizi, anche al fine di renderli uniformi sul piano nazionale, subordinando altresi' la previsione di regimi autorizzatori al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 9 della direttiva e prevedendo che, per tali regimi, da elencare in allegato al decreto legislativo di cui al presente articolo, la dichiarazione di inizio attivita' rappresenti la regola generale salvo che motivate esigenze impongano il rilascio di un atto autorizzatorio esplicito;

f) garantire che, laddove consentiti dalla normativa comunitaria, i regimi di autorizzazione ed i requisiti eventualmente previsti per l'accesso ad un'attivita' di servizi o per l'esercizio della medesima siano conformi ai principi di trasparenza, proporzionalita' e parita' di trattamento;

g) garantire la libera circolazione dei servizi forniti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, imponendo requisiti relativi alla prestazione di attivita' di servizi solo qualora siano giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanita' pubblica o tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita';

h) prevedere che l'autorizzazione all'accesso o all'esercizio di una attivita' di servizi abbia efficacia su tutto il territorio nazionale...

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