DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2010, n. 48 - Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE. (10G0072)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE;

Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2008/118/CE, compresa nell'elenco di cui all'Allegato B alla medesima legge;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della giustizia;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

Art. 1 (Ambito applicativo e definizioni). - 1. Il presente testo unico disciplina l'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

2. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) accisa: l'imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell'energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico;

b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell'Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell'accisa sui prodotti energetici, sull'energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli articoli 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell'accisa sui tabacchi lavorati e dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi;

c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise;

d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d'imposta non e' stato ovvero e' stato assolto;

e) deposito fiscale: l'impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall'Amministrazione finanziaria;

f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale;

g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilita' dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta;

h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/92 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell'entrata nel territorio doganale della Comunita', la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonche' uno dei regimi di cui all'articolo 84, paragrafo 1), lettera a), di detto regolamento;

i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l'entrata nel territorio della Comunita' di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonche' lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo;

l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall'Amministrazione finanziaria a ricevere, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;

m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall'Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attivita' economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformita' dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

3. Ai fini dell'applicazione del presente testo unico:

a) si intende per "Stato" o "territorio dello Stato": il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;

b) si intende per Comunita' o territorio della Comunita': il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunita' europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lettera a):

1) per la Repubblica francese: i Dipartimenti d'oltremare;

2) per la Repubblica federale di Germania: l'isola di Helgoland ed il territorio di Busingen;

3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie;

4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland;

5) le isole Anglo-normanne;

c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione:

1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese;

2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania;

3) dell'isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord;

4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l'osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la legge 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni;

5) delle zone di sovranita' del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro.

;

b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

Art. 2 (Fatto generatore ed esigibilita' dell'accisa). - 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l'obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l'estrazione dal sottosuolo qualora l'accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione.

2. L'accisa e' esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche:

a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo;

b) l'ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell'abbuono di cui all'articolo 4;

c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo;

d) l'importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all'atto dell'importazione, ad un regime sospensivo;

e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico.

3. L'accisa e' esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un'aliquota ridotta o di una esenzione.

4. E' obbligato al pagamento dell'accisa:

a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilita' dell'imposta;

b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'articolo 8;

c) relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

;

c) all'articolo 3:

1) nel comma 1, le parole: «dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «della Comunita'»;

2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformita' alle disposizioni di cui agli articoli 39-bis e 39-ter.»;

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente alla data di...

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