DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n.22 - Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, ed in particolare gli articoli 1, commi 1, 3 e 4, 22, nonche' l'allegato B;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici concernenti i contatori dell'acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico (MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).

  2. Il presente decreto legislativo definisce i requisiti cui debbono conformarsi i dispositivi e i sistemi di cui al comma 1 ai fini della loro commercializzazione e messa in servizio per le funzioni di misura giustificate da motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealta' delle transazioni commerciali.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (G.U.C.E.).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - La direttiva 2004/22/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.

    1. L 135 del 30 aprile 2004.

    - Si riporta il testo degli articoli 1, commi 1, 3 e 4,

    22, e l'allegato B, della legge 18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2005, n.

    96, supplemento ordinario:

    Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati

    A e B.

    (Omissis).

    3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o

    5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva

    2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva

    2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva

    2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva

    2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge

    5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il

    Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

    (Omissis)..

    Art. 22 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura). -

    1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui all'art. 1, un decreto legislativo per il recepimento della direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli strumenti di misura, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

    a) prevedere la prescrizione dell'utilizzo, per le funzioni di misura di cui all'art. 2, paragrafo 1, della direttiva, di tutti i dispositivi e sistemi con funzioni di misura definiti agli allegati specifici MI-001, MI-002,

    MI-003, MI-004, MI-005, MI-006, MI-007, MI-008, MI-009 e

    MI-010;

    b) prevedere, per tutti gli strumenti di misura di cui agli allegati della direttiva, la valutazione della conformita', come previsto dall'art. 9 della direttiva stessa;

    c) prevedere l'obbligo dell'utilizzo di strumenti di misura recanti la marcatura di conformita', di cui all'art.

    7 della direttiva, nel caso la funzione della misura investa motivi di interesse pubblico, sanita' pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e diritti, lealta' delle transazioni commerciali;

    d) prevedere per il Ministero delle attivita' produttive la qualita' di autorita' competente per gli adempimenti connessi alla designazione, nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 12 della direttiva, nonche' alla relativa notifica, agli Stati membri e alla Commissione europea, degli organismi nazionali abilitati ai compiti previsti dai moduli di valutazione della conformita', di cui all'art. 9 della direttiva;

    e) prevedere che gli strumenti di misura, soggetti a controlli metrologici legali, non conformi alle prescrizioni della direttiva, non possono essere commercializzati ne' utilizzati per le funzioni di cui alla lettera c);

    f) prevedere che, qualora venga accertata l'indebita apposizione della marcatura "CE", nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 21 della direttiva...

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