DECRETO LEGISLATIVO 20 ottobre 1998, n. 388 - Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione: Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 95/29/CE del Consiglio del 29 giugno 1995, che modifica la direttiva 91/628/CEE relativa alla protezione degli animali durante il trasporto; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1.

1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il presente decreto non si applica: a) ai trasporti privi di qualsiasi carattere commerciale e ad ogni singolo animale accompagnato da una persona fisica che ne ha la responsabilita' durante il trasporto; b) ai trasporti di animali domestici da compagnia che accompagnano il loro padrone nel corso di un viaggio privato; c) fatte salve le disposizioni nazionali applicabili in materia, ai trasporti di animali effettuati: 1) su una distanza massima di 50 chilometri a partire dall'inizio del trasporto degli animali fino al luogo di destinazione; 2) dagli allevatori con veicoli agricoli o mezzi di trasporto di loro proprieta' nel caso in cui le circostanze geografiche impongano una transumanza stagionale senza scopo lucrativo per alcuni tipi di animali."; b) all'articolo 2, il comma 2 e' cosi' modificato: 1) alla lettera e) le parole: "stabulati per almeno dieci ore" sono sostituite dalle seguenti: "stabulati per ventiquattro ore"; 2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: "h) ''periodo di riposo'': un periodo continuo nel corso del viaggio, durante il quale gli animali non sono spostati con un mezzo di trasporto; i) ''trasportatore'': qualsiasi persona fisica o giuridica che, per fini commerciali e a scopo di lucro trasporta animali per conto proprio o per conto terzi nonche' chi mette a tal fine un mezzo di trasporto a disposizione di terzi."; c) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: "a-bis) lo spazio, inteso come densita' di carico, per gli animali sia almeno conforme ai dati fissati nel capitolo VI dell'allegato in ordine agli animali e ai mezzi di trasporto menzionati in tale capitolo; le durate del trasporto e del periodo di riposo nonche' gli intervalli di alimentazione e abbeveraggio per taluni tipi di animali siano conformi alle norme stabilite nel capitolo VII dell'allegato, in relazione agli animali menzionati in tale capitolo, fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) 3820/85"; d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. Ogni trasportatore deve: a) essere iscritto in apposito registro presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente in ragione della sua residenza o sede legale; nel registro sono annotati tutti gli elementi atti a consentire la sua rapida individuazione da parte dell'autorita' di controllo per il caso di inosservanza alle prescrizioni di cui al presente decreto; b) essere in possesso: 1) se stabilito nel territorio nazionale, di una autorizzazione valida per tutti i trasporti di animali vertebrati effettuati su uno dei territori elencati nell'allegato I al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, rilasciata dalla azienda sanitaria locale di cui alla lettera a). Il suddetto trasportore deve avvalersi, in caso di affidamento del trasporto di animali vivi ad altri, di soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 2; 2) se stabilito in un Paese terzo, di un'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente di uno Stato membro, previa sottoscrizione di impegno a rispettare le prescrizioni della normativa veterinaria comunitaria. In tale impegno deve essere precisato, in particolare, che il trasportatore ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni del presente decreto fino al luogo di destinazione, che, ove si trovi in Paesi terzi, e' quello definito dalla relativa legislazione comunitaria e deve essere altresi' precisato che la persona alla quale viene affidato il trasporto sia in possesso dei requisiti di cui al comma 2; c) non trasportare, ne' fare trasportare, animali in condizioni tali da poterli esporre a lesioni o a sofferenze inutili; d) utilizzare mezzi di trasporto tali da garantire il rispetto delle prescrizioni comunitarie, in particolare delle prescrizioni previste dall'allegato, in materia di benessere durante il trasporto.

2. La persona alla quale viene affidato il trasporto, fatto salvo quanto previsto dal capitolo I, sezione A, punto 6, lettera b), dell'allegato, deve possedere una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione o avere un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione e al trasporto di animali vertebrati nonche' per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata agli animali trasportati, comunque attestata dall'azienda sanitaria locale che ha concesso l'autorizzazione al trasportatore.

3. In caso di trasporto, il trasportatore deve: a) stabilire, per gli animali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), destinati agli scambi o all'esportazione, nel caso in cui la durata del viaggio sia superiore a otto ore, un ruolino di marcia conforme al modello di cui al capitolo VIII dell'allegato, che deve accompagnare il certificato sanitario durante il viaggio e nel quale siano precisati i punti di sosta e di eventuale trasferimento; un solo ruolino di marcia deve essere compilato per coprire tutta la durata del viaggio; b) presentare il ruolino di marcia di cui alla lettera a) al veterinario ufficiale competente per la redazione del certificato sanitario; il numero o i numeri dei certificati devono essere indicati nel ruolino di marcia su cui e' apposta la stampigliatura e la firma del veterinario ufficiale del luogo di partenza; questi notifica l'esistenza del ruolino di marcia mediante il sistema ANIMO; c) accertarsi che: 1) l'originale del ruolino di marcia di cui alla lettera a) sia: a) compilato e completato, nel momento opportuno, solo dalle persone a cio' legittimate; b) unito al certificato sanitario che accompagna il trasporto durante tutta la durata del viaggio; 2) il personale incaricato del trasporto: a) menzioni sul ruolino di marcia l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati e abbeverati durante il trasporto; b) faccia vistare, dal veterinario del posto di ispezione frontaliera o del punto di uscita designato da uno Stato membro, il ruolino di marcia, in caso di esportazione e quando il periodo di trasporto nel territorio comunitario e' superiore a otto ore; il veterinario appone il visto previo controllo della stampigliatura e della firma e dopo aver controllato gli animali stabilendo che possono continuare il viaggio. Le spese sostenute per il controllo veterinario sono a carico dell'operatore che effettua l'esportazione secondo tariffe stabilite dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407; c) invii, al rientro, il ruolino di marcia all'autorita' competente del luogo di origine del trasporto degli animali; d) conservare una copia del ruolino di marcia per un periodo di almeno due anni, da presentare, su richiesta, all'autorita' competente per eventuali verifiche; e) fornire, a seconda delle specie di animali trasportate e quando la distanza implichi il rispetto delle disposizioni di cui al punto 4 del capitolo VII dell'allegato, la prova che sono state prese le misure per soddisfare le necessita' di abbeverare e di alimentare gli animali trasportati durante il viaggio anche in caso di modifica del ruolino di...

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