DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014 - Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. (14A08499)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed, in particolare, gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di Protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»;

ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, che affida al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, l'art. 43;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, concernente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione civile», pubblicata nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione dell'emergenza», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 febbraio 2009, n. 36;

Visto il decreto del Direttore generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2013;

Tenuto conto che la presente direttiva si applica alle dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che le regioni e le province autonome intendessero adottare per le dighe di cui all'art. 89, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 112/1998;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 15 maggio 2014;

E m a n a i seguenti indirizzi operativi inerenti l'attivita' di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe. 1. Finalita'. La presente direttiva, emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca indirizzi operativi relativi all'attivita' di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Inoltre costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che le regioni intendessero adottare per le dighe non comprese tra quelle sopracitate. Tenuto conto della revisione dei criteri di allerta ai sensi dell'art. 43, comma 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presente atto intende: stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le finalita' di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio idraulico a valle;

definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi di allerta in caso di eventi e scenari, temuti o in atto, aventi rilievo per l'allertamento e l'attivazione del sistema di Protezione civile;

stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti nella predisposizione, attivazione ed attuazione delle azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il contrasto del rischio idraulico a valle;

individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione dei piani di emergenza per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento. Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province autonome provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli statuti di autonomia. 2. Il Documento di Protezione civile. 2.1. Aspetti generali e procedurali. - Il «Documento di Protezione civile» stabilisce per ciascuna diga, secondo i criteri di cui alla presente direttiva, le specifiche condizioni per l'attivazione del sistema di Protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle («rischio diga») e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione («rischio idraulico a valle»). Il Documento di Protezione civile, unitamente agli studi sulla propagazione delle piene artificiali per manovre volontarie degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento (art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991), costituisce altresi' il quadro di riferimento per la redazione del piano di emergenza di cui al successivo punto 4, relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della diga. Il Documento di Protezione civile contiene, di norma, le seguenti informazioni di sintesi, in accordo con quanto indicato nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga: a) localizzazione, tipologia costruttiva, caratteristiche dimensionali ed utilizzazione della diga;

  1. superficie del bacino idrografico direttamente sotteso e allacciato;

  2. quota massima di regolazione e di massimo invaso ed eventuale quota autorizzata se diversa da quella massima di regolazione;

  3. eventuali limitazioni d'invaso per motivi di sicurezza. A tale riguardo, in sede di provvedimento di limitazione d'invaso, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito DGDighe) o l'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio (di seguito UTD) stabiliscono la quota autorizzata (quota limitata di regolazione) e, ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile e in funzione del prevedibile periodo di vigenza della limitazione, la «quota limitata raggiungibile in via straordinaria in caso di piena». Ai medesimi fini, analoga differenziazione e' effettuata per i serbatoi in invaso sperimentale, stabilendosi per essi la quota autorizzata (quota sperimentale di regolazione) e la «quota sperimentale raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» (da definirsi tenuto anche conto della regolarita' del comportamento dell'impianto nel corso degli invasi sperimentali). La «quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» e' altresi' stabilita anche per i serbatoi fuori esercizio temporaneo o in costruzione;

  4. volume di laminazione proprio del serbatoio, ossia quello compreso tra la quota massima di regolazione e la quota di massimo invaso (o la quota raggiungibile in via straordinaria in caso di piena per i serbatoi in esercizio sperimentale o limitato);

  5. eventuali peculiarita' costruttive o di esercizio aventi rilievo ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile;

  6. presenza di invasi artificiali a monte e a valle con indicazione dei rispettivi volumi di invaso e di laminazione (invasi che possono avere influenza o essere influenzati dall'invaso cui si riferisce il Documento di Protezione civile);

  7. elenco delle regioni e delle province i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche;

  8. elenco dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche;

    individuazione nell'ambito di tale elenco dei comuni che per posizione rispetto...

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