DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 febbraio 2009 - Istruttoria degli atti normativi del Governo. (09A03923)

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 95, primo comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto l'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, recante: «Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio» e successive modificazioni;

Visto l'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, recante: «Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante «Regolamento interno del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, «Regolamento recante disciplina attuativa dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008, recante: «Tempi e modalita' di effettuazione dell'analisi tecnico-normativa (ATN), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 219 del 18 settembre 2008»;

Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 27 aprile 2001;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, «Guida alla redazione dei testi normativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 101, supplemento ordinario;

Considerata l'esigenza di assicurare l'applicazione di criteri puntuali, regole e procedure condivise al fine di migliorare la qualita' e la trasparenza della normazione;

Ritenuto di dover fornire indirizzi uniformi per consentire che l'attivita' normativa del Governo si svolga in un contesto unitario ed armonico;

E m a n a la seguente direttiva:

Premessa.

La «qualita' della regolazione» e' termine usuale per indicare una normazione sia aderente a canoni formali, sia contenutisticamente adeguata, coerente con i parametri costituzionali e sistematici e, infine, realmente idonea a perseguire gli obiettivi politici governativi. Essa costituisce un obiettivo prioritario dell'attivita' di Governo da perseguire anche attraverso un'adeguata programmazione delle iniziative normative, un'approfondita analisi dell'impatto degli interventi nonche' una completa istruttoria ed un efficace coordinamento delle Amministrazioni coinvolte.

Una produzione normativa di qualita' rappresenta non solo un elemento di trasparenza e di certezza del diritto ma costituisce anche un fattore determinante per la buona amministrazione, la crescita e lo sviluppo economico del paese.

La presente direttiva disciplina, dunque, il procedimento che conduce all'approvazione in Consiglio dei Ministri degli atti normativi di qualsiasi livello, non quale processo burocratico, ma come vero procedimento di formazione della volonta' normativa del Governo. Con tale atto si intende fornire un quadro sistematico delle regole e delle procedure che devono essere seguite dal Governo per assicurare un'attivita' normativa «di qualita'» e per garantire l'attuazione del programma di Governo. 1. Programmazione dell'attivita' normativa del Governo.

Al fine di consentire un'efficace azione di coordinamento dell'attivita' normativa del Governo, e' necessario assicurare, con il concorso di tutte le amministrazioni interessate, una programmazione dell'attivita' normativa coerente e correlata alle priorita' e agli obiettivi indicati nelle dichiarazioni programmatiche del Governo.

A questo riguardo, le Amministrazioni predispongono e trasmettono al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), con cadenza trimestrale, una scheda analitica, nella quale sono indicati i provvedimenti normativi di prossima definizione che ciascuna amministrazione intende sottoporre, nel trimestre, all'esame del Consiglio dei Ministri.

Il DAGL provvede a costituire una «Agenda dei provvedimenti normativi» sulla base delle indicazioni fornite dalle Amministrazioni e degli esiti dell'attivita' di monitoraggio delle deleghe legislative in scadenza, effettuata dal medesimo dipartimento a supporto dell'azione di Governo. 2. Istruttoria degli atti normativi.

L'istruttoria degli atti normativi non puo' prescindere dalla corretta redazione dell'articolato, dalla esaustivita' delle prescritte relazioni nonche' dal completo svolgimento degli adempimenti che si rendono necessari per la definizione degli atti medesimi.

In particolare, deve essere cura dell'amministrazione proponente:

  1. corredare gli schemi di provvedimento delle relazioni illustrativa, tecnica, tecnico-normativa (ATN), di analisi dell'impatto della regolazione (AIR);

  2. acquisire i concerti, le adesioni e le intese che si rendano necessari in relazione all'ambito dell'intervento normativo, prima della trasmissione al DAGL;

  3. acquisire gli eventuali pareri tecnico-giuridici necessari (Ragioneria Generale dello Stato, Autorita', enti ed organismi interessati), prima della trasmissione al DAGL;

  4. accertare e dichiarare la compatibilita' degli schemi con l'ordinamento comunitario;

  5. trasmettere al DAGL gli schemi di provvedimento, corredati dei concerti, delle intese, dei pareri e delle relazioni, indicati alle lettere precedenti, con un congruo anticipo, al fine di consentire una completa istruttoria delle iniziative e un'efficace attivita' di coordinamento prima della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993. Cio', anche al fine di consentire alla Presidenza del Consiglio di effettuare la diramazione ufficiale degli schemi nel termine stabilito, che e' di almeno cinque giorni prima della convocazione del Consiglio dei Ministri nel quale la questione sara' esaminata.

    A tale riguardo, e' importante sottolineare che la funzionalita' dei lavori del Consiglio dei Ministri e' strettamente correlata all'effettuazione di una completa attivita' di coordinamento e di verifica dei testi che presuppone l'invio dei medesimi al DAGL, in tempo utile.

    Si segnala, pertanto, che la mancanza o la carenza dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) nonche' il mancato rispetto degli adempimenti di cui alla lettera e), costituisce impedimento all'iscrizione del provvedimento all'ordine del giorno della riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri. 2.1 Redazione dei testi normativi.

    La qualita' della redazione e' essenziale per assicurare la chiarezza e la comprensibilita' dei testi normativi. Si raccomanda, pertanto, una particolare attenzione alle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi, gia' codificate nella circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2001, elaborata d'intesa con i Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonche' nella «Guida alla redazione dei testi normativi» del 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2001, n. 101, che indica, nel dettaglio, le regole di carattere formale e sostanziale cui si attengono le Amministrazioni nella redazione dei testi normativi. Le regole di carattere formale riguardano il linguaggio normativo e la ricerca dei moduli omogenei di redazione dei testi; le indicazioni di carattere sostanziale attengono prevalentemente al contenuto dell'atto e riguardano il corretto uso delle fonti.

    Il DAGL provvedera' ad effettuare il coordinamento formale dei testi sottoposti all'esame del Consiglio dei Ministri verificando la qualita' dei testi normativi, con riguardo al corretto uso delle fonti, all'omogeneita' e chiarezza della formulazione, e...

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