DIRETTIVA 24 giugno 2019 - Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Legge 23 novembre 1998, n. 407 - Legge 11 marzo 2011, n. 25. (Direttiva n. 1/2019). (19A05574)

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 Premessa Dalla complessita' delle disposizioni normative in materia di collocamento obbligatorio presso le amministrazioni pubbliche emerge, anche in ragione delle richieste che provengono dalle amministrazioni pubbliche e dalle associazioni di categoria, l'opportunita' di dettare indirizzi applicativi e linee guida per una corretta ed omogenea applicazione della normativa di riferimento. La presente direttiva, che gia' tiene conto degli orientamenti interpretativi definiti, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome, e gli enti locali, con Accordi del 21 dicembre 2017 e del 24 gennaio 2018, e' stata oggetto di condivisione, anche in sede di apposite riunioni, con il Ministro per la famiglia e le disabilita', con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il Ministero della salute, con l'ANPAL, l'INL, l'INPS, preventivamente inviata alla Consulta nazionale per l'integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilita' ed alle principali associazioni di categoria. E' stato, altresi', acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata nella seduta del 20 giugno 2019. La finalita' perseguita dalle indicazioni che seguono e' quella di rendere piu' efficaci gli strumenti approntati dalla legge per i beneficiari del collocamento obbligatorio, in coerenza con: l'art. 3 della Costituzione che sancisce il principio di eguaglianza per cui tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, imponendo alla Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese;

l'art. 4 della Costituzione, il quale sancisce il diritto al lavoro di tutti i cittadini e afferma che compito della Repubblica e' quello di promuovere le condizioni che questo diritto rendono effettivo, e anche in considerazione dei principi di diritto comunitario ed internazionale in materia, nonche' con l'art. 38 della Costituzione che prevede per gli inabili ed i minorati il diritto all'educazione e all'avviamento professionale;

l'art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 secondo cui occorre favorire la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato;

la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, e la direttiva 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2000 sulla parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro che, all'art. 5, cosi' recita: «Per garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento dei disabili, sono previste soluzioni ragionevoli. Cio' significa che il datore di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, per consentire ai disabili di accedere ad un lavoro, di svolgerlo o di avere una promozione o perche' possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale soluzione non e' sproporzionata allorche' l'onere e' compensato in modo sufficiente da misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili». Tale direttiva e'...

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