Direttiva 2025-07-18 1539. Direttiva (UE) 2025/1539 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione - Pubblicata il 25 luglio 2025

Published date25 Settembre 2025
Enactment Date18 Luglio 2025
SectionUnione Europea
Gazette Issue73
IssuerRegolamenti, Decisioni e Direttive
— 1 —
GAZZETTA UFFICIALEDELLA REPUBBLICA ITALIANA
25-9-2025 2a Serie speciale - n. 73
REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE
DIRETTIVA (UE) 2025/1539 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2025
che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi
che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l’applicazione del regime speciale per le
vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la
dichiarazione e il pagamento dell’IVA all’importazione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1) È stato dimostrato che l’uso del regime dello sportello unico per le importazioni («IOSS») facilita e garantisce una
maggiore conformità in materia di IVA in relazione alle importazioni e garantisce in tal modo che non vi siano
distorsioni della concorrenza a scapito delle forniture dell’Unione attraverso una riscossione meno efficace
dell’imposta sulle importazioni di spedizioni di modesto valore da paesi terzi a consumatori nell’Unione. In un
contesto di aumento esponenziale delle importazioni, è necessario incentivare ulteriormente il ricorso al regime
dell’IOSS. Pertanto, per conseguire tale obiettivo, i fornitori o i fornitori presunti che non sono registrati ai fini del
regime dell’IOSS ma che effettuano cessioni nell’ambito di applicazione del regime IOSS dovrebbero, di norma,
essere debitori dell’IVA all’importazione e dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati negli Stati membri di
destinazione finale dei beni, il che richiederebbe la registrazione in ciascuno di tali Stati membri.
(2) Al fine di proteggere le entrate fiscali degli Stati membri, i fornitori o i fornitori presunti non stabiliti nell’Unione
e che non si avvalgono del regime IOSS dovrebbero essere tenuti a designare un rappresentante fiscale che assuma
tutti gli obblighi in materia di IVA relativi a tutte le spedizioni di importazioni ammissibili. Tuttavia, tale obbligo non
dovrebbe applicarsi se il fornitore o il fornitore presunto è stabilito in un paese elencato nella decisione di esecuzione
(UE) 2021/942 della Commissione(3) o in un paese con cui lo Stato membro di importazione ha concluso un
accordo di assistenza reciproca. Per migliorare le modalità di applicazione, l’obbligo di ricorrere a un rappresentante
fiscale costituisce una misura adeguata e proporzionata per i fornitori o i fornitori presunti non stabiliti nell’Unione
e che non ricorrono al regime IOSS.
(3) Le condizioni per la designazione di tale rappresentante fiscale a debitore dell’IVA dovrebbero essere allineate alle
condizioni che disciplinano l’obbligo per i fornitori o i fornitori presunti non stabiliti nell’Unione di designare un
intermediario per l’uso del regime IOSS, al fine di garantire parità di condizioni per la riscossione dell’IVA sulle
vendite a distanza ammissibili di beni importati. Di conseguenza, alcuni fornitori o fornitori presunti non stabiliti
nell’Unione sarebbero tenuti a disporre di un rappresentante fiscale sia per l’IVA all’importazione che per l’IVA sulle
vendite a distanza di beni importati in ciascuno Stato membro in cui tali cessioni hanno luogo. Tuttavia, poiché lo
Stato membro di importazione e lo Stato membro di destinazione finale dei beni nel caso delle vendite a distanza di
beni importati coinciderebbero quando non si fa ricorso al regime IOSS, la designazione di due rappresentanti fiscali
diversi in quello specifico Stato membro potrebbe non essere necessaria.
(1)Parere dell'8 luglio 2025 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2)GU C, C/2024/1579, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1579/oj.
(3)Decisione di esecuzione (UE) 2021/942 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione della direttiva
2006/112/CE del Consiglio per quanto riguarda la compilazione dell’elenco di paesi terzi con cui l’Unione ha concluso un accordo di
assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio (GU
L 205 dell’11.6.2021, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/942/oj).

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